Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati · 23 pagine
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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche di legge proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Gli impegni derivanti dall’Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, dalla Convenzione del 4 gennaio 196030 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e dall’Accordo del 9 settembre 202131 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non sono interessati.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto presenta importanti disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., poiché concerne diritti e obblighi di persone giuridiche. Deve pertanto essere emanato sotto forma di legge federale che sottostà a referendum facoltativo.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Non sottostà quindi al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Nell’attribuzione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Conformemente all’articolo 43a capoverso 1 Cost. la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Nel contempo, deve fare ricorso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti.
In virtù dell’articolo 117 Cost. la Confederazione dispone di un’ampia competenza normativa nel settore dell’assicurazione malattie, nella quale rientrano anche le modifiche di legge proposte. Per rispettare il principio della sussidiarietà, queste modifiche richiedono una normativa uniforme da parte della Confederazione. Il principio dell’equivalenza fiscale non è interessato dal progetto.