Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati · 23 pagine

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2.3 Alternative esaminate e opzione scelta

Fattori per la determinazione delle retribuzioni massime

Per quanto concerne i fattori impiegati per determinare le retribuzioni massime, conformemente al testo dell’iniziativa, era stato inizialmente previsto di prendere eventualmente in considerazione il livello dei premi. Da un assicuratore LAMal all’altro e nel tempo le caratteristiche delle collettività di assicurati (Cantone di domicilio, regione dei premi, età, franchigia, modello assicurativo) variano però talmente tanto che il confronto del livello dei premi tra assicuratori LAMal e la determinazione dell’evoluzione del livello dei premi di uno stesso assicuratore si dimostrano irrealizzabili. La composizione della collettività di assicurati, sulla quale l’assicuratore LAMal ha un’influenza limitata, può inoltre essere sottoposta a forti variazioni annuali, in particolare per quanto riguarda i piccoli assicuratori. Secondo l’articolo 16 capoverso 4 LVAMal, l’UFSP può inoltre approvare soltanto le tariffe dei premi che coprono i costi. Constatando che gli assicuratori LAMal hanno un limitato margine di manovra per i loro premi, la CSSS-N ha tacitamente rinunciato a questo criterio.

Al suo posto, la Commissione ha deciso di tenere conto dei costi totali medi degli assicuratori LAMal per assicurato e dell’effettivo di assicurati. Il primo criterio implica che più i costi totali medi per assicurato sono esigui, più le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti di un assicuratore LAMal possono essere elevate. Gli organi dirigenti degli assicuratori LAMal saranno quindi incentivati a mantenere i loro premi a un livello più basso possibile. Con il secondo criterio dell’effettivo di assicurati si tiene conto delle crescenti responsabilità che un numero elevato di assicurati implica.

Divieto delle casse miste e regole di trasparenza per le assicurazioni complementari

La CSSS-N ha anche esaminato il caso delle casse miste, ossia degli assicuratori che esercitano, in capo a un unico soggetto giuridico, sia l’AOMS sia le assicurazioni complementari. Nell’ambito dell’oggetto 13.080 «LAMal. Compensazione dei rischi; separazione tra assicurazione di base e assicurazione complementare», il Consiglio federale aveva già proposto un simile divieto. Nel 2015 le Camere hanno tuttavia rifiutato di entrare in materia su questo progetto, adducendo come motivo in particolare il fatto che, creando la LVAMal, il Parlamento aveva nel frattempo rafforzato la vigilanza degli assicuratori LAMal. Dall’entrata in vigore della LVAMal, il 1° gennaio 2016, le casse miste sono tenute ad allestire i rapporti finanziari e a fissare i premi separatamente per il settore della LAMal e quello della LCA, a ripartire i costi amministrativi tra i diversi settori assicurativi, a imputare i costi secondo il principio di causalità e a considerare separatamente le esigenze in materia di solvibilità e di riserve. Inoltre, non sono autorizzate a perseguire uno scopo lucrativo o a conseguire un profitto nel settore delle assicurazioni complementari. Infine, le casse miste sono già oggetto di regole più rigorose rispetto ai soggetti giuridici separati e sottostanno alla vigilanza sia dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)