Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

federale possa disporre della flessibilità necessaria per svolgere i progetti pilota, può, a titolo di prova e per un periodo di tempo limitato, derogare alle disposizioni definite nel capoverso 1. L’articolo 41a non autorizza il Consiglio federale a derogare, con progetti pilota, al limite massimo annuo del 15 per cento di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata di cui all’articolo 54a capoverso 3. Il capoverso 2 precisa i limiti massimi per le deroghe previste dal capoverso 1. Il Consiglio federale disciplinerà i rispettivi progetti pilota in un’ordinanza. La definizione concreta dei limiti dei progetti pilota sul piano formale, del personale e temporale avverrà quindi a livello di ordinanza. I militari avranno la possibilità di non partecipare allo svolgimento dei progetti pilota, ad esempio a causa di un differimento del servizio relativo all’istruzione pilota o del cambiamento d’incorporazione in un’altra funzione. Con questo modello dell’opposizione o completando un altro percorso formativo, la partecipazione ai progetti pilota è di fatto facoltativa. Il passaggio dal progetto pilota a un percorso formativo ordinario è possibile in ogni momento. Le misure e i modelli che si sono dimostrati validi nei progetti pilota possono essere integrati in modo permanente nei modelli d’istruzione e di servizio dell’esercito nell’ambito dei processi di revisione ordinari.

Art. 47 cpv. 2 secondo periodo e 5 secondo periodo

Nel capoverso 2 secondo periodo la formulazione «di regola» deve essere cancellata, poiché i militari di professione sono sempre assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata. È inoltre necessario modificare il secondo periodo del capoverso 5, poiché l’istruzione del personale militare non ha luogo solo in collaborazione con istituti del livello terziario A (università e scuole universitarie professionali). La formazione dei sottufficiali di professione, ad esempio, si svolge anche in collaborazione con istituti del livello terziario B.

Art. 59 cpv. 4

La norma attualmente in vigore è stata introdotta per prevenire abusi nell’ambito delle indennità di perdita di guadagno. Il personale militare e gli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione o dei Cantoni non dovranno ricevere alcuna indennità di perdita di guadagno per i servizi prestati nel quadro del rapporto di lavoro. L’attuale norma risulta però insufficiente, in quanto questa categoria di persone, nel quadro del rapporto di lavoro, non può prestare servizio solo nell’amministrazione militare, ma anche in scuole e corsi. La norma viene adeguata di conseguenza.

Art. 66b cpv. 4

L’attuale articolo 66b capoverso 4 prevede che il Consiglio federale decide autonomamente in merito all’impiego e all’armamento di al massimo 18 militari per missione, ai fini dell’autoprotezione, della legittima difesa, e della legittima difesa altrui. Tuttavia può essere opportuno che il Consiglio federale ordini più impieghi nel quadro di una determinata missione di promovimento della pace (sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE). Per questo motivo l’espressione «per missione» nell’articolo 66b capoverso 4 viene eliminata in modo che, in caso di un piccolo contingente di truppa, la procedura semplificata per ordinare un impiego senza autorizzazione