Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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Art. 150b Accordi concernenti il transito di formazioni e militari

Nel caso in cui il Consiglio federale autorizzi un transito terrestre di vasta portata con notevole rilevanza ai fini della politica estera o di sicurezza conformemente all’articolo 8 capoverso 3 lettera c OCMI, è prima necessario chiarire con lo Stato o l’organizzazione che potrebbe presentare una richiesta di transito attraverso la Svizzera le condizioni quadro del transito e, di norma, formalizzarle. Questi accordi relativi alle prestazioni fornite dal Paese ospitante (Host nation support, HNS) permettono alle autorità svizzere di disciplinare le competenze e di chiarire con gli Stati o le organizzazioni interessati quali prestazioni possono essere fornite nel quadro di un tale transito. Il nuovo articolo 150b mira a offrire la possibilità di concludere accordi di questo tipo, ma non comporta né l’obbligo di farlo, né la concessione automatica del diritto di transito. Siccome in linea di principio la richiesta di transito è già stata esaminata in precedenza, in particolare per quanto riguarda la sua compatibilità con il diritto in materia di neutralità, una convenzione HNS viene applicata solo se il transito è compatibile con il diritto in materia di neutralità.

Anche la Svizzera beneficia degli accordi HNS, in particolare quando le truppe svizzere devono attraversare altri Stati per raggiungere una piazza d’esercitazione all’estero. In un caso del genere, le formazioni svizzere in transito avrebbero la possibilità di avvalersi delle prestazioni fornite dai Paesi ospitanti.

Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza generale di concludere accordi di questo tipo.

Nel capoverso 2 sono elencati gli aspetti che possono essere disciplinati in un accordo HNS:

a. nella maggior parte dei casi, gli accordi HNS prevedono una regolamentazione relativa alle modalità di rimborso al Paese ospitante delle spese per le prestazioni fornite nell’ambito del transito;

b. gli accordi HNS possono prevedere l’esenzione da imposte e tributi per le truppe estere in transito. Secondo la Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze12 (Statuto delle truppe del PPP), le esenzioni da imposte e tasse devono essere concesse agli Stati in transito se possibile a priori, al fine di evitare procedure lunghe e complesse. La Svizzera ha aderito allo Statuto delle truppe del PPP nel 2003. Tuttavia le eventuali esenzioni da imposte o tributi devono rispettare le disposizioni del diritto in materia di tributi (art. 127 cpv. 1 Cost.; art. 164 cpv. 1 lett. d Cost.) e degli accordi internazionali applicabili in tale contesto. Le eventuali esenzioni da imposte e tributi non vanno quindi oltre le disposizioni già previste nello Statuto delle truppe del PPP e, secondo il capoverso 2, possono essere previste solo qualora esista una base sufficiente a tale scopo in una legge federale (ad es. l’art. 12 cpv. 3 della legge federale del 21 giugno 199613 sull’imposizione degli autoveicoli [LIAut] o l’art. 17 cpv. 1 lett. a della

12 RS 0.510.1

13 RS 641.51