Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

pianificazione e della condotta degli impieghi dell’esercito. A tal fine gli sono direttamente subordinati le tre divisioni d’impiego, i mezzi di primo intervento (militari in ferma continuata), le forze speciali, il Servizio informazioni militare, la polizia militare e il centro di competenza SWISSINT. A seconda dell’impiego, vengono subordinate o assegnate truppe provenienti dalle Forze terrestri, dalle Forze aeree, dal Comando Ciber o dal Comando Supporto. L’adeguamento della struttura di condotta mira a rafforzare la capacità di difesa e a garantire una condotta uniforme di tutti gli impieghi. In particolare, si tiene conto della necessità di assicurare la transizione tra diversi tipi di impieghi senza modificare le strutture di condotta (dagli impieghi sussidiari a sostegno delle autorità civili, alla difesa da azioni ibride e attacchi a distanza, fino alla difesa da un attacco su vasta scala). Tutte queste forme di impiego possono essere gestite nell’ambito della stessa struttura di condotta.

2.2 Attuazione

Per l’attuazione delle modifiche previste nella LM è necessario adeguare diverse ordinanze del Consiglio federale, in particolare l’ordinanza del 22 novembre 20173 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge militare

Art. 11 cpv. 1 lett. f

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare con le autorità in una delle lingue ufficiali. Il termine «lingua materna» viene quindi sostituito con «lingua ufficiale in cui la persona soggetta all’obbligo di leva comunica con le autorità militari».

Art. 13 cpv. 2 lett. bbis

Nell’ambito dei progetti pilota di cui all’articolo 41a sull’ulteriore sviluppo del sistema d’istruzione e di servizio per la milizia, il Consiglio federale può, come per un servizio attivo o un servizio d’appoggio (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b), aumentare di cinque anni al massimo i limiti di età per l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 20 cpv. 1bis

Si sono verificati ripetutamente casi in cui alcune persone hanno chiesto di far riesaminare la loro idoneità al servizio militare in relazione al passato. Tuttavia ciò non corrisponde al senso e allo scopo delle disposizioni dell’articolo 20. Inoltre il Servizio medico militare non dispone delle risorse necessarie per svolgere tali esami. Per questo motivo la legge dovrà ora stabilire in modo esplicito che può essere presentata una

3 RS 512.21