Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2 Ripercussioni su altre cerchie
In ragione dei servizi d’istruzione all’estero obbligatori di cui all’articolo 41 capoverso 4 LM i militari di milizia dell’esercito si trovano all’estero per diverse settimane senza interruzioni e durante questo periodo non possono svolgere compiti privati e professionali in Svizzera.
Lo svolgimento di progetti pilota per testare nuovi modelli d’istruzione e di servizio secondo l’articolo 41a LM può comportare disparità di trattamento tra i militari (ad es. per quanto riguarda il limite d’età dell’obbligo di prestare servizio militare o il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione da prestare). Ciò è dovuto al fatto che, nel quadro della regolamentazione dei singoli progetti pilota, il Consiglio federale può derogare alle disposizioni della LM relative all’istruzione dell’esercito in misura limitata. Questi progetti pilota possono avere ripercussioni anche sui datori di lavoro dei militari interessati. Se i militari devono prestare servizio militare per un periodo più lungo del normale, si devono anche assentare più a lungo dal posto di lavoro. Lo stesso vale viceversa per eventuali servizi di durata inferiore.
La creazione di un modello G2G svizzero per gli acquisti cooperativi di armamenti corrisponde a un comprovato interesse dell’industria svizzera della difesa, che potrebbe così beneficiare di ulteriori opportunità commerciali.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 60 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.
5.2 Delega di competenze normative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Il presente progetto prevede le seguenti deleghe di competenze normative.
Secondo l’articolo 41a LM in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 2 lettera bbisLM il Consiglio federale può, a titolo di prova e per un periodo di tempo limitato, derogare a determinate disposizioni del titolo quarto nonché ai limiti d’età per l’obbligo di prestare servizio militare al fine di sviluppare ulteriormente il sistema d’istruzione e di servizio per la milizia.
Secondo l’articolo 35b capoverso 2 LM e l’articolo 35d capoverso 2 LM il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla sanità militare.
Secondo l’articolo 96 capoverso 3 LM il DDPS emana le disposizioni d’esecuzione relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’esercito critiche per gli impieghi.