Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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Art. 83 Servizio di difesa dalle gravi minacce alla sicurezza interna

Il termine «servizio d’ordine» viene rimosso dalla LM per evitare malintesi in relazione all’utilizzo del termine da parte delle autorità di polizia civili cantonali e per distinguere chiaramente tra di loro i compiti civili e militari nell’ambito della sicurezza interna. Il contenuto non cambia. Quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti, come ultimo mezzo e nel quadro di un servizio attivo, possono sempre essere chiamate in servizio truppe per sostenere le autorità civili a far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna. Con la rimozione del termine «servizio d’ordine» il presente articolo viene adeguato di conseguenza dal punto di vista redazionale.

Titolo prima dell’art. 96

A seguito della modifica redazionale dell’articolo 96 occorre modificare anche il titolo che lo precede.

Art. 96

L’articolo 96 viene adeguato dal punto di vista redazionale al fine di garantire un’uniformità terminologica nella legislazione per questa tematica. Nell’articolo 5 dell’ordinanza del 2 aprile 202511 sulla digitalizzazione (ODigi) viene utilizzata l’espressione «prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi». La formulazione nell’articolo 96 viene adeguata in base a tale espressione. Tuttavia il rapporto materiale tra l’articolo 96 LM e l’articolo 5 ODigi rimarrà invariato. Inoltre, in futuro, le disposizioni d’esecuzione relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’esercito critiche per gli impieghi dovranno poter essere emanate dal DDPS. Le disposizioni d’esecuzione trattano gli aspetti tecnici e i processi del DDPS nonché le ripercussioni sui beneficiari di prestazioni. Con l’articolo 96 capoverso 3 viene creata la norma di delega necessaria.

Art. 100 cpv. 1 lett. d e 5

Le possibilità di accertare i fatti potenzialmente rilevanti dal punto di vista penale nell’ambito dell’esercito devono essere migliorate. Per questo motivo e ai fini della certezza del diritto, nel capoverso 1 lettera d si precisa ora in modo esplicito che nell’ambito dei compiti di polizia militare possono essere adottate misure preventive e improrogabili. Ciò vale in ogni circostanza (quindi anche al di fuori di un servizio di promovimento della pace, di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo). L’obiettivo di queste misure è di determinare se, nell’ambito dell’esercito, in caso di episodi concreti con circostanze poco chiare, vi siano fatti rilevanti dal punto di vista penale. Ciò può contribuire, in particolare, anche a migliorare la protezione dell’esercito dallo spionaggio e dal sabotaggio. Le misure mirano a salvaguardare i mezzi di prova, a svolgere i primi interrogatori e a creare i presupposti per una decisione in merito all’apertura di un procedimento penale da parte dell’autorità istruttoria militare o civile competente. In questo modo è possibile acquisire anche informazioni sulla prevenzione dei pericoli. La separazione delle competenze tra il SIM e la PM in qua-

11 RS 172.019.1