Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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Secondo l’articolo 6b OEs il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le modalità dell’introduzione della nuova struttura di condotta per un periodo transitorio massimo di cinque anni.

5.3 Protezione dei dati

Le modifiche relative al sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse negli articoli 179a–179f LSIM riguardano la nuova abbreviazione «PSD» per «Produktivsystem Defence» nonché l’ampliamento dello scopo, secondo cui il PSD non verrà più utilizzato solo dall’Aggruppamento Difesa, ma anche da armasuisse. Il funzionamento del sistema d’informazione rimane invariato. Si è quindi deciso di rinunciare a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD).

Con la modifica degli articoli 180 e 181 LSIM, la possibilità di ricorrere alla videosorveglianza verrà estesa a tutte le unità amministrative del DDPS. Tale estensione è necessaria a causa del cambiamento della situazione in materia di sicurezza. Le misure tecniche e organizzative previste garantiscono il rispetto del principio di proporzionalità. Secondo la valutazione della Segreteria generale del DDPS non è necessario effettuare alcuna VIPD, poiché la modifica di legge non comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate.