Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine
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sotto forma di progetti pilota. Nell’ambito della revisione della LM del 2026, con l’articolo 151a LM è stata creata una base giuridica temporanea per tali progetti pilota. La necessità di testare nuovi modelli d’istruzione e di servizio non è però solo temporanea, ma permanente. In questo contesto, si vuole creare una base giuridica a tempo indeterminato per progetti pilota, in base alla quale il Consiglio federale possa derogare, a titolo sperimentale e per un periodo limitato, a determinate norme della LM. L’obiettivo è garantire la massima flessibilità possibile nei test di nuovi modelli d’istruzione e di servizio per i militari di milizia. I rispettivi progetti pilota saranno disciplinati a livello di ordinanza.
2.1.4 Accordi concernenti il transito di formazioni e militari
Secondo l’articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 19991 (Cost.) il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardano i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale. Sulla base di questo articolo e secondo la prassi consolidata, il Consiglio federale ha facoltà di autorizzare il transito di forze armate straniere attraverso la Svizzera. Un transito consiste per esempio nell’attraversamento del Paese da parte di una formazione militare di grandi dimensioni (battaglione o Grande Unità) nell’ambito di un’esercitazione internazionale o di un impiego. Se la Svizzera riceve una domanda in tal senso, il Consiglio federale esamina in via preliminare, tenendo conto degli aspetti di politica di sicurezza, di politica estera e in particolare del diritto in materia di neutralità, se l’autorizzazione di un tale transito possa essere rilasciata. Sebbene l’articolo 8 dell’ordinanza del 13 novembre 20242 sulla cooperazione militare internazionale (OCMI) riprenda le competenze del Consiglio federale stabilite nell’articolo 184 capoverso 1 Cost. per l’autorizzazione del transito, a tutt’oggi il Consiglio federale non dispone della competenza di concludere autonomamente accordi internazionali nel settore del transito. Per semplificare l’organizzazione di tali transiti, nel nuovo articolo 150b occorre conferire esplicitamente al Consiglio federale la competenza di concludere tali accordi.
2.1.5 Adeguamento della struttura di condotta dell’esercito
In futuro, l’Esercito dovrà essere costituito dal capo dell’esercito, appoggiato dallo Stato maggiore dell’esercito, dalla Gestione dell’istruzione e istruzione dei quadri, dal Comando Operazioni, dalle Forze terrestri, dalle Forze aeree, dal Comando Ciber e dal Comando Supporto. Il capo dell’esercito (o, in caso di difesa, un comandante in capo dell’esercito eletto dall’Assemblea federale) è responsabile della condotta strategica militare, dello sviluppo delle forze armate, della dottrina e dei compiti trasversali dell’esercito. Anche le Forze terrestri e le Forze aeree, in futuro, saranno direttamente subordinate al capo dell’esercito. Il Comando Operazioni è responsabile della
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