Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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domanda di riesame solo per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio o assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Art. 27 cpv. 1 lett. c e cbis

Si applica quanto previsto dall’articolo 11 capoverso 1 lettera f. Siccome dopo la modifica il testo della lettera c risulta più lungo, viene suddiviso in due lettere per facilitare la lettura.

Art. 29a cpv. 3 lett. b

La formulazione attuale di questa norma menziona esplicitamente solo le parti separate di una scuola reclute. Per analogia, però, si intende anche la scuola per i quadri per i superiori militari. Per una maggiore comprensione la norma viene adeguata di conseguenza. È solo formulato in modo più preciso quanto già applicato nella pratica. Tale adeguamento non comporta quindi un numero maggiore di giorni in cui sussiste il diritto al soldo.

Art. 34a

Alla luce di esperienze pratiche e delle esigenze dell’esercito, la sanità militare viene ora disciplinata in modo più preciso in un proprio capitolo 3a (art. 35b–35d). L’articolo 34a è quindi abrogato.

Art. 35a

Le misure di medicina del lavoro sono disciplinate nel diritto in materia di personale federale. L’articolo 35a è quindi abrogato.

Art. 35b Prestazioni

Il capoverso 1 corrisponde alla normativa attuale nell’articolo 34a da abrogare. Nel capoverso 2 vengono definite le prestazioni che la sanità militare fornisce a terzi (ad es. vaccinazioni per gli impiegati dell’Amministrazione federale e trattamento di pazienti civili). Il capoverso 3 precisa che in caso di necessità il DDPS, dopo aver coinvolto i Cantoni e gli uffici federali interessati (ad es. l’Ufficio federale della protezione della popolazione), può garantire il trattamento di persone soggette all’obbligo di leva, militari e terzi nelle installazioni mediche della sanità civile attraverso accordi sulle prestazioni.

Art. 35c Trattamento e scambio di dati

Il capoverso 1 crea la base giuridica necessaria secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati (LPD) per il trattamento dei dati in relazione all’adempimento dei compiti dell’Aggruppamento Difesa nell’ambito della sanità militare. Il trattamento dei dati comprende dati personali

4 RS 235.1