Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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lità di polizia dell’esercito rimane garantita. Non appena è definita l’autorità di perseguimento penale competente, la PM la informa senza indugio. Inoltre nella legge ora vengono menzionati esplicitamente anche i compiti di polizia stradale della PM. Ciò non comporterà alcun cambiamento nell’attività della PM, che già oggi, nel quadro dei suoi compiti di polizia di sicurezza, adotta regolarmente misure nell’ambito della circolazione militare (svolgimento di controlli della circolazione preventivi, gestione degli incidenti della circolazione, sostegno durante gli spostamenti di blindati). Il capoverso 5 chiarisce ora che le attività orientate all’individuazione tempestiva e ad altri compiti informativi di cui al capoverso 1 lettere a ed e sono soggette alla vigilanza sul servizio informazioni. Attualmente queste attività vengono svolte dal Servizio di protezione preventiva dell’esercito, aggregato al SIM, che sottostà alla vigilanza dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn; cfr. art. 99 cpv. 5 secondo periodo).

Art. 101 cpv. 1 lett. c ed e

Nel capoverso 1 lettera c occorre ora indicare anche i compiti di polizia stradale. Inoltre ai compiti dell’esercito menzionati in questo articolo che devono essere svolti dalle formazioni di professionisti vengono aggiunti l’eliminazione di munizioni inesplose e lo sminamento (cpv. 1 lett. e), poiché rivestono un ruolo molto importante nella pratica (ad es. nel caso di Mitholz).

Art. 109b cpv. 3

L’articolo 109b mira a creare una base giuridica per un garantire un meccanismo permanente per gli affari government to government (G2G) nell’ambito di acquisti cooperativi di armamenti. Gli affari G2G sono degli accordi internazionali relativi all’acquisto di prestazioni o beni d’armamento, che possono potenzialmente offrire agli Stati partecipanti tempi di consegna più brevi e dei costi unitari inferiori grazie a una maggiore quantità ordinata (economie di scala). Anche la Svizzera ne potrebbe beneficiare. Da un lato, gli affari G2G sostengono l’attività di esportazione delle imprese svizzere d’armamento; dall’altro, la Svizzera può rafforzare la propria posizione in qualità di partner nella cooperazione internazionale in materia di armamenti. Nell’ambito degli acquisti cooperativi di armamenti altri Stati parteciperebbero, tramite contratti quadro, agli acquisti svizzeri di armamenti presso aziende nazionali. La base per un acquisto cooperativo è quindi sempre un proprio acquisto di armamenti da parte della Svizzera. In questo modello, la Svizzera agirebbe, sulla base di un mandato corrispondente, in qualità di rappresentante diretta di uno Stato estero e concluderebbe, a nome e per conto di quest’ultimo, un contratto di acquisto con un’azienda nazionale. È opportuno precisare che ciò comporta diritti e doveri tra lo Stato partner e l’azienda svizzera. Ciononostante, gli acquisti cooperativi di armamenti possono comportare dei potenziali rischi di responsabilità per la Svizzera, qualora lo Stato partner si aspetti che il fornitore sia efficiente e che l’operazione sia conforme alle normative e realizzabile e tali aspettative non vengano soddisfatte. Questi rischi devono essere ridotti al minimo, per quanto possibile, al momento dell’elaborazione del contratto. Il Consiglio federale si esprimerà in merito alle precisazioni relative alla struttura del contratto e alle questioni di responsabilità nel quadro di un’ordinanza d’esecuzione.