Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine
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derogare per cinque anni a determinate disposizioni della LM al fine di testare nuovi modelli d’istruzione e di servizio. L’articolo 151a è tuttavia una disposizione transitoria, per cui la limitazione temporale è intrinseca. I progetti pilota volti a testare nuovi modelli d’istruzione e di servizio sono però necessari a lungo termine. Appare quindi corretto creare una base giuridica a tempo indeterminato per i progetti pilota in questo ambito.
L’adeguamento della struttura di condotta dell’esercito rende possibile la continuità della condotta in qualsiasi situazione, cosa che non è possibile nella stessa misura mantenendo la struttura attuale.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le linee guida per la difesa del Consiglio federale
Secondo l’obiettivo 14 del programma di legislatura 2023–2027 la Svizzera si adopera per rafforzare e centrare la cooperazione multilaterale nel campo della sicurezza. Con l’introduzione dei servizi d’istruzione obbligatori all’estero anche per i militari di milizia si tiene conto di questo obiettivo.
L’obiettivo 18 del programma di legislatura 2023–2027 prevede che la Svizzera accresca le proprie capacità di condotta nella gestione delle crisi, rafforzi la propria capacità di resistenza e disponga di strumenti e mezzi per affrontare i pericoli e le minacce alla propria sicurezza. I punti essenziali di questo progetto mirano a rafforzare in quest’ottica la capacità di difesa dell’esercito. Questo aspetto rappresenta il vero e proprio contenuto principale del presente progetto.
Le linee guida del 19 giugno 2026 del Consiglio federale per la difesa prescrivono l’orientamento strategico per un esercito capace di difendere. Le pertinenti modifiche necessarie della LM e dell’OEs sono parte integrante di questo progetto.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
2.1.1 Maggiore protezione dell’esercito dallo spionaggio e dal sabotaggio
Per quanto riguarda l’accertamento e il chiarimento di diritto penale in merito a possibili reati nell’ambito dell’esercito, quali lo spionaggio e il sabotaggio, attualmente sussiste una lacuna legislativa. In una situazione normale (ossia al di fuori di un servizio di promovimento della pace, di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo), la Polizia militare (PM) non dispone della base giuridica necessaria per intervenire nel quadro di indagini preliminari in caso di eventi concreti con circostanze poco chiare, nemmeno se per chiarire la situazione iniziale fosse necessaria l’acquisizione di informazioni da parte della polizia. La giustizia militare può avviare un procedimento penale solo in presenza di un concreto sospetto iniziale. È quindi opportuno creare una base giuridica che autorizzi la PM, nel rispetto delle attuali ripartizioni delle competenze, di condurre indagini preliminari al fine di chiarire i requisiti per