Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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dicamenti (ad es. farmacie ospedaliere militari). Infine occorre chiarire la situazione relativa alla facoltà di ordinare autopsie in situazioni straordinarie (ad es. in caso di impiego di aggressivi nucleari, biologici e chimici). In futuro le autopsie volte all’accertamento di malattie umane trasmissibili possono essere ordinate sulla base della legislazione in materia di epidemie della Confederazione, attualmente in fase di revisione.

Art. 39 Ricorso contro le decisioni delle Commissioni per la visita sanitaria

L’attuale formulazione dell’articolo 39 risulta insufficiente sotto due punti di vista. In primo luogo, secondo il testo possono presentare ricorso solo i militari e non le persone soggette all’obbligo di leva. In secondo luogo, secondo il testo attuale sono possibili solo ricorsi contro le decisioni in merito alla valutazione dell’idoneità al servizio militare e non i ricorsi contro altre decisioni pronunciate dalle Commissioni per la visita sanitaria. L’articolo viene adeguato di conseguenza.

Art. 41 cpv. 4–6

In linea di principio, i servizi d’istruzione ordinati all’estero diventano ora obbligatori per tutti i militari chiamati in servizio a tale scopo. Finora, secondo l’articolo 47 capoverso 4, i servizi d’istruzione all’estero erano obbligatori solo per il personale militare. Per i militari di milizia i servizi d’istruzione all’estero erano facoltativi, ovvero chi voleva poteva iscriversi a un tale servizio. Il nuovo obbligo per tutti i militari riguarda tutti i tipi di servizi d’istruzione, ovvero scuole, corsi, esercitazioni e rapporti. I servizi d’istruzione saranno quindi svolti all’estero se, in tal modo, lo scopo dell’istruzione può essere raggiunto in modo più efficace, ad esempio se in Svizzera non sono disponibili infrastrutture adeguate alle rispettive esigenze in materia d’istruzione. I servizi d’istruzione all’estero che coinvolgono più di 50 militari dovranno essere autorizzati dal Consiglio federale. In questo modo si garantisce che, per quanto riguarda i servizi d’istruzione all’estero con un effettivo superiore a quello di una sezione, venga sempre effettuata una valutazione politica dell’opportunità di tali servizi. I militari che non possono o non vogliono prestare alcun servizio d’istruzione all’estero, avranno diritto a un differimento del servizio e a un servizio in Svizzera, a condizione che presentino una domanda in tal senso entro un termine adeguato. Chi reagirà tempestivamente non dovrà quindi prestare alcun servizio d’istruzione all’estero contro la propria volontà. Presentare la domanda entro un termine adeguato è indispensabile per una pianificazione accurata del servizio in questione. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli della procedura di domanda nell’OOPSM. Per completezza, va precisato che l’articolo 41 si applica ai servizi di milizia. Per quanto riguarda l’impiego del personale militare si applica l’articolo 47.

Art. 41a Ulteriore sviluppo del sistema d’istruzione e di servizio per la milizia

Con questa nuova norma viene creata una base giuridica formale che permette di svolgere in modo permanente progetti pilota finalizzati all’ulteriore sviluppo dei modelli d’istruzione e di servizio. Alla luce di una situazione di minaccia in rapida evoluzione vi è la necessità costante di sviluppare ulteriormente il sistema d’istruzione e di servizio dell’esercito, in modo adattivo e sulla base di valori empirici. Affinché il Consiglio