Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine
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di persone fisiche e dati di persone giuridiche (cfr. art. 5 lett. a LPD e art. 57r della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). In primo piano vi è il trattamento di dati concernenti la salute (diagnosi, valori di laboratorio, fattori legati allo stile di vita). Nel quadro della vigilanza sugli specialisti vengono trattati dati relativi ai requisiti per il rilascio, la limitazione o la revoca di un’autorizzazione di esercitare la professione nonché procedimenti disciplinari. A livello di sanità si riscontrano sovrapposizioni nell’ambito della vigilanza, poiché gli specialisti possono lavorare sia nella sanità militare sia in quella civile. Nel capoverso 2 l’Aggruppamento Difesa e le autorità civili di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza saranno quindi tenuti a scambiarsi reciprocamente i dati necessari per un rilascio di autorizzazioni e una vigilanza adeguati. Inoltre, in modo analogo alla sanità civile, nel capoverso 3 dovrà essere previsto un obbligo di notifica per tutte le autorità amministrative e di perseguimento penale nonché per i tribunali in relazione a fatti rilevanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione e della vigilanza in merito a specialisti militari (ad es. notifica di condanne penali rilevanti per l’attività professionale).
Art. 35d Ulteriori disposizioni
La sanità militare si orienta in modo coerente alle disposizioni e agli standard di qualità della sanità civile. Tuttavia i compiti speciali dell’esercito e il contesto particolare in cui opera, sia nel servizio d’istruzione sia in impieghi, richiedono inevitabilmente una deroga a determinate regole della sanità civile. Senza una tale deroga l’esercito non sarebbe in grado di adempiere i propri compiti in modo corretto in tutte le situazioni. Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni relative agli specialisti (come per il personale medico militare e per i professionisti della salute) nonché per le installazioni mediche della sanità militare e per la vigilanza tecnica. Tali norme sono necessarie poiché le disposizioni relative all’esercizio della professione del diritto in materia di professioni mediche, psicologiche e sanitarie della Confederazione e degli atti normativi cantonali in materia di sanità non possono essere applicate all’esercito. Con le modifiche proposte alla legge del 23 giugno 20066 sulle professioni mediche (LPMed), alla legge federale del 30 settembre 20167 sulle professioni sanitarie (LPSan) e alla legge federale del 18 marzo 20118 sulle professioni psicologiche (LPPsi) vengono chiarite in modo vincolante le attuali incertezze giuridiche relative all’applicabilità delle rispettive disposizioni di tali atti normativi alla sanità militare. Per quanto riguarda la gestione dei medicamenti e degli stupefacenti, il Consiglio federale viene autorizzato, sempre ai fini della certezza del diritto, a derogare in casi specifici alle disposizioni della legge del 15 dicembre 20009 sugli agenti terapeutici (LATer) e della legge del 3 ottobre 195110 sugli stupefacenti (LStup) per le esigenze della sanità militare. Ciò riguarda, ad esempio, la rinuncia a obblighi di autorizzazione cantonali per le installazioni militari che producono e dispensano me-