Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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3.3 Procedura penale militare

Art. 4d Polizia militare

La PM dovrà essere menzionata esplicitamente nella legge come autorità di perseguimento penale nell’ambito dell’esercito. L’integrazione nella legge chiarisce il ruolo sia di polizia dell’esercito sia di attore nella procedura penale militare e rafforza la certezza del diritto e la collaborazione con le autorità di perseguimento penale civili.

3.4 Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS

Sostituzione di un’espressione

Il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse dell’Aggruppamento Difesa in futuro verrà utilizzato anche dall’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) e sarà denominato «Produktivsystem Defence», abbreviato «PSD» (invece di «PSN» come finora). Il titolare del trattamento secondo l’articolo 5 lettera j LPD rimane l’Aggruppamento Difesa, che svolge anche i relativi controlli. In futuro armasuisse utilizzerà il PSD per la gestione del proprio personale ed è responsabile nei confronti delle persone interessate del rispetto dei principi in materia di protezione dei dati (in particolare per misure tecniche e organizzative adeguate).

Art. 25–28

Siccome il trattamento di dati concernenti la salute secondo l’articolo 35b capoverso 2 LM deve avvenire nel sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA), è necessario adeguare anche le disposizioni relative a MEDISA nella legge federale del 3 ottobre 200815 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM).

Art. 44 lett. b

Il termine «dati sanitari» viene sostituito con «dati inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautica». Inoltre l’articolo 44 lettera b viene riformulato in modo più semplice senza alcuna modifica a livello di contenuto per facilitare la comprensione alle persone non esperte nel settore.

Art. 110 lett. c

Questa disposizione viene abrogata, poiché il sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree non contiene dati sanitari.

15 RS 510.91