Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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dell’Assemblea federale possa essere applicata anche quando l’Esercito svizzero fornisce già un contributo personale nel quadro di una missione di promovimento della pace. In passato, ad esempio nel caso dell’impiego supplementare a favore dell’European Union Force (EUFOR) ALTHEA in Bosnia ed Erzegovina, che prevede un effettivo massimo di 12 militari armati, era necessaria un’autorizzazione dell’Assemblea federale, poiché la Svizzera partecipa a questa missione già dal 2004 con un impiego di promovimento della pace con 20 militari armati. Una procedura parlamentare per l’impiego di un numero così esiguo di militari supplementari appare però sproporzionata.

Art. 67 cpv. 1 lett. a

A seguito dell’eliminazione del termine «servizio d’ordine» dalla LM (cfr. modifica dell’articolo 83) questa disposizione deve essere adeguata leggermente dal punto di vista redazionale. Il contenuto dell’articolo non cambia.

Art. 70 cpv. 1 lett. b

Come avviene in caso di catastrofi in Svizzera, anche in caso di impieghi urgenti a favore degli organi civili di polizia e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in futuro non sarà il Consiglio federale bensì il DDPS a poter ordinare un servizio d’appoggio dell’esercito. Alcune prestazioni che prevedono l’assunzione di compiti di polizia possono essere fornite solo dall’esercito (le cosiddette prestazioni esclusive dell’esercito). Ciò vale, ad esempio, per la ricognizione aerea con droni e a medio termine con satelliti oppure per l’impiego di mezzi perforanti. Non è opportuno sviluppare ulteriori competenze dei rispettivi corpi di polizia in questi ambiti oltre alle competenze già esistenti dell’esercito. In primo luogo è troppo costoso e, in secondo luogo, non è nemmeno necessario. Il sostegno fornito dall’esercito agli organi civili di polizia e all’UDSC funziona generalmente bene. Tuttavia, per gli impieghi urgenti il processo di autorizzazione deve essere accelerato. In questi casi richiedere una decisione del Consiglio federale comporta un onere eccessivo sul piano amministrativo e temporale. Il processo di autorizzazione non deve far sì che l’impiego nel singolo caso concreto avvenga troppo tardi, compromettendo la sicurezza. Per questo motivo la competenza di ordinare tali servizi d’appoggio dell’esercito dovrà essere trasferita al DDPS. Secondo la convenzione amministrativa del 31 maggio 2007 tra il DDPS, la CDDGP e l’ISP sull’indennizzo delle prestazioni reciproche nell’ambito dell’adempimento di compiti di polizia e, in particolare, l’allegato rivisto del 26 settembre 2018, le prestazioni esclusive dell’esercito devono essere fatturate alle autorità richiedenti. L’assunzione dei costi, le competenze, le prestazioni e i processi vengono disciplinati a livello di ordinanza.

Art. 76 cpv. 1 lett. b

Si applica quanto previsto dall’articolo 67 capoverso 1 lettera a.