Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

I servizi d’istruzione all’estero obbligatori di cui all’articolo 41 capoverso 4 LM comportano maggiori costi pari a circa 3–4 milioni di franchi all’anno nel settore della logistica (in particolare per quanto riguarda i trasporti ferroviari e la logistica in loco all’estero). Tale importo verrà compensato nell’ambito del bilancio del Comando Operazioni e quindi non vi sarà alcun fabbisogno supplementare di risorse finanziarie a livello di Aggruppamento Difesa. Non sono necessari FTE aggiuntivi poiché questi servizi d’istruzione saranno pianificati e svolti in gran parte dalla componente di milizia.

La creazione dell’articolo 41a LM come base per lo svolgimento di progetti pilota finalizzati all’ulteriore sviluppo dei modelli d’istruzione e di servizio non comporta ripercussioni durature a livello di personale, finanziario o strutturale. Uno degli obiettivi dello svolgimento dei progetti pilota è quello di poter valutare meglio le ripercussioni di un’attuazione definitiva delle misure. I risultati emersi dai progetti pilota in merito alle ripercussioni verranno integrati nel processo legislativo da seguire in caso di un’eventuale attuazione definitiva. I progetti pilota stessi possono avere ripercussioni finanziarie limitate nel tempo, ad esempio sul numero di giorni di servizio d’istruzione da prestare. Ciò può comportare maggiori o minori costi nell’ambito dei pagamenti del soldo e dell’indennità di perdita di guadagno. I costi per le misure limitate nel tempo dipendono in gran parte dalla portata dei rispettivi progetti pilota e saranno indicati, per quanto possibile, a livello di ordinanza nell’ambito della regolamentazione di questi progetti pilota.

L’introduzione di una base giuridica per gli affari G2G non ha ripercussioni dirette sulla Confederazione. Eventuali ripercussioni finanziarie e legate al personale possono emergere dall’ordinanza d’esecuzione ancora da emanare. Gli acquisti cooperativi di armamenti possono comportare dei potenziali rischi di responsabilità per la Svizzera, la cui portata non è quantificabile. Questi rischi devono essere ridotti al minimo, per quanto possibile, al momento dell’elaborazione del contratto.

La modifica dell’articolo 1a capoverso 1 della legge del 25 settembre 195216 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) in relazione ai versamenti di un’indennità di perdita di guadagno comporterà un onere supplementare in termini finanziari stimato a circa 1 milione di franchi all’anno.

La modifica dell’articolo 1a capoverso 1bisLIPG è correlata alla modifica dell’articolo 29a capoverso 3 lettera b LM. Siccome quest’ultimo non comporta un aumento del numero di giorni in cui sussiste il diritto al soldo, i versamenti di un’indennità di perdita di guadagno non generano alcun onere aggiuntivo a livello finanziario.

16 RS 834.1