Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/65: Revisione LM/OEs 2029 · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Confederazione e dei Cantoni che prestano servizio nel quadro del loro rapporto di lavoro ricevano un’indennità di perdita di guadagno. Ciò rappresenterebbe un chiaro abuso dell’indennità di perdita di guadagno. L’articolo 59 capoverso 4 LM previene tali casi di abuso. Tuttavia chi presta un servizio solo a seguito di una proroga dell’obbligo di prestare servizio militare o su base volontaria, e non nel quadro del proprio rapporto di lavoro, non dovrà essere escluso dall’indennità di perdita di guadagno. Un esempio potrebbe essere quello di un impiegato dell’amministrazione militare della Confederazione che presta servizio volontariamente nello stato maggiore di un comando di divisione in qualità di militare di milizia. In questo esempio l’attività civile non ha nulla a che fare con l’attività di militare di milizia e sarebbe inopportuno non versare alcuna indennità di perdita di guadagno per questa attività. Il capoverso 1 viene quindi adeguato di conseguenza.
Capoverso 1bis, primo periodo: questa modifica è necessaria a seguito dell’adeguamento dell’articolo 29a capoverso 3 lettera b LM.
3.8 Legge federale sulle professioni psicologiche
Art. 1 cpv. 4
Per quanto riguarda questa modifica si rimanda al commento all’articolo 35d LM.
3.9 Organizzazione dell’esercito
Art. 2 Articolazione dell’esercito
La struttura di condotta dell’esercito viene adeguata secondo le linee guida del Consiglio federale per la difesa del 19 giugno 2026.
Art. 6b Disposizione transitoria della modifica del …
A seguito del peggioramento della situazione di sicurezza globale, la capacità di difesa dell’esercito deve essere urgentemente migliorata. La nuova struttura di condotta dell’esercito, orientata in modo coerente verso il rafforzamento della capacità di difesa, dovrà quindi essere introdotta il più rapidamente possibile. Ai fini di un’attuazione ottimale è opportuno procedere all’introduzione in modo graduale. Al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 2 dovranno essere conclusi gli ultimi lavori. Il Consiglio federale dovrà quindi essere autorizzato a disciplinare le modalità dell’introduzione della nuova struttura di condotta per il periodo transitorio massimo di cinque anni.