Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 PFAS
Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono un gruppo di diverse migliaia di sostanze chimiche industriali sintetiche utilizzate in larga misura dagli anni Settanta. Numerose PFAS sono liporepellenti, antimacchia, idrorepellenti ed estremamente stabili dal punto di vista termico e chimico. Queste particolari proprietà sono il motivo per cui tali sostanze vengono impiegate ancora oggi in innumerevoli prodotti e processi, ad esempio nelle schiume antincendio, nei rivestimenti antiaderenti degli utensili da cucina, in tessili liporepellenti e idrorepellenti, in carta e cartone rivestiti, nella plastica o in dispositivi medici. Il rovescio della medaglia di queste proprietà è che le PFAS non sono praticamente biodegradabili e rappresentano un rischio per la salute e l’ambiente, dal momento che si accumulano nel corpo umano, negli organismi, in animali, sedimenti e piante. È inoltre noto che singole PFAS (p. es. l’acido perfluoroottansolfonico [PFOS] e l’acido perfluorottanoico [PFOA]) abbiano effetti dannosi per la salute.
Nel 2022 la consigliera agli Stati Maret aveva chiesto tramite la mozione 22.3929 di definire valori specifici per le PFAS nelle ordinanze concernenti i rifiuti, i siti contaminati, il suolo e per l’immissione nelle acque. La mozione era stata adottata il 6 giugno 2023. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha quindi elaborato i valori di concentrazione totali di PFAS nell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) con il sostegno di un gruppo di lavoro costituito tramite la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA).
Alla fine del 2024 è stata presentata una prima proposta di soluzione che tenesse conto dell’attuabilità. I valori definiti sono stati comunicati ai Cantoni nell’agosto 2025 affinché fossero applicati ai sensi dell’allegato 3 numero 3 e dell’allegato 5 numero 6.2 OPSR e verranno integrati nell’OPSR per l’attuazione della mozione 22.3929 Maret.
Nell’ambito della suddetta mozione sono stati elaborati valori anche in materia di siti inquinati. Tali valori devono essere stabiliti in modo vincolante nell’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680). Parallelamente, il tema delle PFAS è stato integrato nell’aiuto all’esecuzione sulle esigenze per l’immissione di percolato di discarica («Anforderungen an die Einleitung von Deponiesickerwasser», disponibile in tedesco e francese); inoltre è stato definito lo stato della tecnica per la rimozione delle PFAS dal percolato di discarica raccolto e da acque sotterranee contaminate pompate da siti inquinati. Questi settori ambientali sono strettamente correlati poiché perseguono obiettivi di protezione simili e, di conseguenza, sono stati elaborati in modo coordinato. I valori limite corrispondenti sono definiti in particolare in considerazione della protezione delle acque.
I valori limite delle PFAS per il settore del suolo saranno definiti nell’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12) e orientati, tra l’altro, alla fertilità del suolo. Tali valori sono attualmente in fase di elaborazione e definiranno, tra l’altro, le possibilità di valorizzazione del suolo. Le quote di valorizzazione qui proposte nell’OPSR non si applicano al suolo, bensì al materiale di scavo e di sgombero (orizzonte C).