Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine
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depositare nelle discariche di tipo A suoli asportati con un tenore superiore di PFAS. Sebbene questa nuova possibilità sia subordinata a determinate condizioni, per i committenti si tratta nel complesso di un allentamento del quadro giuridico vigente. Non costituisce uno «swiss finish».
6.2.6 Introduzione delle PFAS nell’elenco dell’allegato 5 numero 5.1 lettera c OPSR
L’introduzione proposta di valori limite per le PFAS nei residui di trattamento si inquadra nel processo di regolamentazione delle PFAS all’interno della legislazione sui rifiuti. Anche i Paesi limitrofi della Svizzera stanno peraltro definendo valori limite per le PFAS e regolamentando i prodotti che le contengono, il che coinvolge il settore dello smaltimento dei rifiuti. Il nuovo disciplinamento tiene dunque conto degli sviluppi internazionali e non costituisce uno «swiss finish».
6.3 Semplificazione dell’esecuzione con l’ausilio di mezzi elettronici
L’esecuzione della normativa in questione e la definizione dell’impiego appropriato dei mezzi elettronici competono ai Cantoni, i quali possono avvalersi per l’esecuzione di strumenti che sono in parte già disponibili in formato elettronico (p. es. esecuzione dell’OPSR).
6.4 Regolamentazione nello stesso settore
6.4.1 Menzione esplicita delle PFAS come sostanze nocive per l’ambiente e la salute nei rifiuti edili (art. 16 cpv. 1 lett. b OPSR)
La modifica fa parte di una serie di nuove prescrizioni concernenti la gestione delle PFAS nei rifiuti. Le disposizioni sono perfettamente armonizzate tra loro. Abrogare disposizioni esistenti in materia di PFAS nei rifiuti non è possibile, poiché sinora non ne esistono.
6.4.2 Garanzia nel lungo periodo della capacità di smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU
L’esecuzione dell’ordinanza modificata compete ai Cantoni, pertanto la Confederazione non può proporre semplificazioni dei regolamenti d’esercizio a questo livello. L’Amministrazione federale sta tuttavia accertando la possibilità di agevolare agli IIRU l’elaborazione della statistica annuale sui rifiuti.
6.4.3 Introduzione della possibilità di prolungare la fase di manutenzione postoperativa delle discariche (art. 43 cpv. 1 OPSR)
Per l’attuazione dell’articolo 43 capoverso 1 OPSR è stato costituito un gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti dei Cantoni e del settore, cui è stato affidato il compito di creare un modello di finanziamento sostenibile, che risponda al principio di causalità secondo la LPAmb, senza gravare le aziende di un onere finanziario sproporzionato. Inoltre, alla luce delle sempre nuove scoperte scientifiche sugli effetti di questi inquinanti persistenti sull’ambiente e sulla popolazione, il settore delle PFAS è stato sinora regolamentato in modo piuttosto inadeguato, pertanto non è opportuno abrogare ulteriori disposizioni.