Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine
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limite per le PFAS devono applicarsi unitariamente a tutte le parti interessate in base al loro potenziale di pericolo. Non possono quindi essere proposte semplificazioni per le aziende coinvolte, neppure per le PMI.
6.2 Prevenzione di uno «swiss finish»
6.2.1 Menzione esplicita delle PFAS come sostanze nocive per l’ambiente e la salute nei rifiuti edili (art. 16 cpv. 1 lett. b OPSR)
L’obbligo di indagine di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b OPSR è già in vigore per tutte le sostanze nocive per l’ambiente e la salute, quindi anche per le PFAS. La modifica proposta dell’OPSR non comporta nuovi obblighi per le aziende e non crea obblighi aggiuntivi rispetto a quelli di altri Paesi («swiss finish»). Tutti i Paesi limitrofi della Svizzera stanno elaborando prescrizioni concernenti la gestione delle PFAS nei rifiuti edili e la regolamentazione dei rifiuti che le contengono. Il nuovo disciplinamento della Svizzera è dunque in linea con gli sviluppi internazionali.
6.2.2 Garanzia nel lungo periodo della capacità di smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU
La modifica proposta non è da ritenersi uno «swiss finish» poiché anche nell’UE lo smaltimento dei residui di incenerimento compete ai gestori degli IIRU.
6.2.3 Introduzione della possibilità di prolungare la fase di manutenzione postoperativa delle discariche (art. 43 cpv. 1 OPSR)
La durata della manutenzione postoperativa è disciplinata in modi diversi nei Paesi limitrofi della Svizzera. In Germania, per esempio, è stabilita per il singolo caso13 e in Francia è di minimo 30 anni.14 In base allo stato attuale delle conoscenze, nessuno dei Paesi limitrofi prevede una durata massima della fase di manutenzione postoperativa, pertanto la presente proposta di revisione dell’ordinanza non crea uno «swiss finish».
6.2.4 Introduzione dei valori limite per le PFAS nelle tabelle degli allegati 3 e 5 OPSR
L’introduzione di valori limite e di requisiti per lo smaltimento di rifiuti contaminati da PFAS nell’OPSR non comporta nuovi obblighi per le aziende, mentre crea certezza del diritto e ottimizza l’esecuzione della prassi esistente. Le modifiche proposte non costituiscono dunque uno «swiss finish». Anche i Paesi limitrofi della Svizzera stanno definendo valori limite per le PFAS e regolamentando i prodotti che le contengono. Il disciplinamento dei rifiuti contaminati da PFAS in Svizzera segue dunque gli sviluppi internazionali.
6.2.5 Modifica dell’allegato 5 numero 1 lettera c OPSR
L’introduzione proposta del valore limite per le PFAS di 50 ng TEQ/l nell’eluito per il deposito di suoli asportati contaminati nelle discariche di tipo A rafforza la certezza del diritto e ottimizza l’esecuzione, senza imporre nuovi obblighi significativi alle aziende interessate. Il progetto crea una nuova possibilità per le aziende che intendono
13 Grundsätze zur Entlassung von Deponien aus der Nachsorge (stato: Maggio 2018), Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) e § 11 par. 1 della Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
14 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/traitement-dechets.