Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine

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3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo / rapporto con il diritto internazionale

3.1 PFAS

Nell’Unione europea (UE) non esistono attualmente valori limite armonizzati per le PFAS nei rifiuti che vengono depositati o nei materiali utilizzati nell’edilizia. Le prescrizioni in materia sono emanate prevalentemente dagli Stati membri dell’UE. Il principale quadro giuridico europeo per l’utilizzazione di prodotti chimici, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), impone la registrazione, la valutazione e la limitazione di sostanze pericolose come le PFAS. A livello dell’UE è in corso una procedura di restrizione REACH con l’obiettivo di verificare i valori limite tecnici, valutare l’introduzione di possibili divieti e definire norme relative ai flussi di riciclaggio e ai prodotti a fine vita. Le modifiche dell’OPSR qui esposte non incidono in alcun modo sulle relazioni internazionali.

Nell’UE non esistono prescrizioni unitarie concernenti la fase di manutenzione postoperativa delle discariche. Di norma viene stabilita una fase obbligatoria di manutenzione postoperativa, ma non ne viene fissata una durata minima o massima.

3.2 IIRU

Secondo la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE2 nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2018/851,3 gli Stati membri sono tenuti a elaborare piani di gestione dei rifiuti, tuttavia manca un riferimento specifico ai residui di incenerimento. Lo smaltimento dei residui di incenerimento provenienti, tra l’altro, dagli IIRU è disciplinato nella direttiva relativa alle emissioni industriali (2010/75/UE).4 Le norme qui previste non incidono in alcun modo sul diritto europeo.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Introduzione delle PFAS nell’elenco delle sostanze nocive per l’ambiente o la salute nei rifiuti edili (art. 16 cpv. 1 lett. b OPSR)

Le PFAS sono rilevabili nel materiale di demolizione.5 Si trovano in svariati campi d’applicazione, come nei rivestimenti idrorepellenti e antimacchia o nelle impermeabilizzazioni. Per i materiali di demolizione minerali esiste un elenco positivo. Possono essere utilizzati, senza essere precedentemente analizzati, in primo luogo nella fabbricazione di calcestruzzo e cemento (all. 4 n. 3.1 lett. h OPSR) oppure possono essere eventualmente depositate in discariche di tipo B (all. 5 n. 2.1 lett. g OPSR). Secondo l’articolo 16 OPSR, prima della demolizione le opere di costruzione devono essere analizzate per individuare sostanze nocive rilevanti, qualora se ne

2 2008/98/CE relativa ai rifiuti, versione della GU L 312 del 22.11.2018, pag. 9.

3 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, versione della GU L 150 del 14.6.2018, pag. 134.

4 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), versione della GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, art. 43 segg.

5 Fachstelle Sekundärrohstoffe, 2024 Rückbaumaterialien-Verwertungspotential der Feinfraktionen als CO2-neutrales Rohmaterial in der Klinkerproduktion und PFAS-Vorkommen (disponibile in tedesco)