Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine

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6.4.4 Introduzione dei valori limite per le PFAS nelle tabelle degli allegati 3 e 5 OPSR

Il progetto non solo non comporta nuovi obblighi per le aziende, ma crea certezza del diritto con l’introduzione nell’OPSR di valori limite o di requisiti specifici per i rifiuti contenenti PFAS, standardizzando e ottimizzando così l’esecuzione. Oltre alla modifica proposta dell’OPSR, attualmente sono previste modifiche nell’OSiti, anch’esse incentrate sull’ottimizzazione dell’esecuzione nel settore delle PFAS (introduzione di un valore limite per le PFAS per il risanamento di siti contaminati da queste sostanze, nell’ambito della mozione 22.3929 Maret). Al momento non è opportuno procedere a un’abrogazione ulteriore delle disposizioni vigenti.

6.4.5 Modifica dell’allegato 5 numero 1 lettera c OPSR

La modifica dei requisiti per il deposito di suoli asportati nelle discariche di tipo A comporta nell’insieme uno sgravio per le aziende interessate rispetto al quadro giuridico vigente. Si inserisce in una regolamentazione armonizzata concernente la gestione delle PFAS nei rifiuti e ha l’obiettivo di garantire non solo la coerenza normativa, ma anche un’attuazione efficiente nella prassi.

6.4.6 Introduzione delle PFAS nell’elenco dell’allegato 5 numero 5.1 lettera c OPSR

La modifica dell’ordinanza si inserisce in un pacchetto coordinato di misure concernenti le PFAS contenute nei rifiuti, nell’intento di creare regole chiare e un’esecuzione efficace. Non esistono norme in materia, pertanto non può essere proposta alcuna abrogazione.

6.5 Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI

6.5.1 Menzione esplicita delle PFAS come sostanze nocive per l’ambiente e la salute nei rifiuti edili (art. 16 cpv. 1 lett. b OPSR)

La modifica proposta dell’ordinanza non comporta nuovi costi della regolamentazione per le aziende interessate (in primo luogo tecnici diagnostici degli inquinanti, aziende di smaltimento e aziende edili). L’obbligo di indagine di cui all’articolo 16 OPSR è già in vigore per tutte le sostanze nocive per l’ambiente e la salute, quindi anche per le PFAS. In altri termini, i costi legati alle indagini e allo smaltimento insorgerebbero comunque. D’altro canto il progetto crea certezza del diritto e sicurezza degli investimenti.

6.5.2 Garanzia nel lungo periodo della capacità di smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU

I costi aggiuntivi a carico dei gestori dei 29 IIRU derivano da un onere maggiore per la pianificazione e il coordinamento, comunque molto contenuto nell’esercizio normale, dal momento che la pianificazione dello smaltimento non cambia se la quantità di residui rimane la stessa. In caso di variazioni più consistenti nelle quantità di residui, si produce un onere aggiuntivo in termini finanziari e di personale modesto, poiché occorre garantire in anticipo lo smaltimento di un volume maggiore di residui in caso di aumento delle capacità. Per questo è necessario un buon coordinamento con le