Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine
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autorità cantonali, affinché si possano garantire la pianificazione della gestione dei rifiuti e il volume necessario da adibire a discarica.
Approssimativamente si può stimare un onere aggiuntivo per ogni azienda di circa 0,5– 1 ora all’anno e di altre 4 ore ogni 20 anni (nel caso di una variazione più consistente delle capacità), il che si traduce complessivamente in 900–1500 franchi ogni 20 anni per ciascun gestore di IIRU (non attualizzato). In termini macroeconomici, per i gestori dei 29 IIRU ciò corrisponde a una fascia compresa tra 25 000 e 43 000 franchi.
6.5.3 Impatto delle PFAS sulla durata della fase di manutenzione postoperativa delle discariche (art. 43 cpv. 1 OPSR)
La presente revisione dell’articolo 43 capoverso 1 OPSR crea il quadro giuridico necessario non solo per ridurre, ma anche per estendere la responsabilità della manutezione postoperativa dei gestori delle discariche, fissata di principio a 50 anni, in funzione dell’impatto ambientale atteso. La decisione sulla durata effettiva della fase di manutenzione postoperativa per ciascuna discarica e sulle conseguenti garanzie finanziarie previste a copertura di eventuali danni rimane di competenza dei Cantoni. Ai gestori delle circa 200 discariche presenti sul territorio svizzero (e di tutte le discariche future) è dunque imposto un obbligo nuovo o di più ampia portata.
Per il momento non è possibile valutare la portata e le ripercussioni del mutato obbligo imposto ai gestori delle discariche poiché le modalità di attuazione del nuovo disciplinamento non sono state ancora stabilite in modo definitivo. È stato costituito un gruppo di lavoro che deve chiarire definitivamente e assicurare il finanziamento della manutenzione postoperativa. È comunque ipotizzabile che in futuro i gestori delle discariche saranno chiamati a sostenere ulteriori costi, una parte dei quali insorgerà in ogni caso, poiché gli inquinanti persistenti rimangono a lungo nei suoli e possono essere trattati solo con processi onerosi.
6.5.4 Introduzione dei valori limite per le PFAS nelle tabelle degli allegati 3 e 5 OPSR
La modifica proposta non comporta nuovi costi della regolamentazione per le aziende. I rifiuti contenenti PFAS sono smaltiti a prescindere dal fatto che i relativi valori limite siano stabiliti per il singolo caso o definiti a livello di ordinanza. In altri termini, gli oneri legati allo smaltimento insorgerebbero comunque. Il progetto avrà anzi un effetto di riduzione dei costi, poiché per le aziende interessate (principalmente discariche, aziende di smaltimento di rifiuti e aziende edili) l’esecuzione da parte delle autorità risulterà molto più efficiente e creerà certezza giuridica e sicurezza degli investimenti.
6.5.5 Modifica dell’allegato 5 numero 1 lettera c OPSR
Il progetto crea una nuova possibilità per i committenti delle costruzioni che intendono depositare nelle discariche di tipo A suoli asportati con un tenore superiore di PFAS rispetto a quello previsto nel quadro giuridico vigente. Sebbene questa nuova possibilità di deposito abbia dovuto essere subordinata a determinate condizioni (concentrazione di PFAS nell’eluito < 50 ng TEQ/l), per i committenti si tratta nel complesso di un allentamento delle norme in vigore. I costi aggiuntivi in relazione alle analisi supplementari di laboratorio (misurazioni della concentrazione nell’eluito, stimati approssimativamente a 1000 franchi per analisi) non sono da paragonare con quelli di