Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine

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rappresentano il potenziale di inquinamento nei rifiuti. Lo stesso principio si applica anche ad altri valori limite, stabiliti come somme dei parametri, tra cui PAH e PCB.

I valori limite proposti nell’ambito della presente revisione dell’ordinanza corrispondono a quelli attualmente approvati caso per caso e già applicati nella prassi dal settore. Allo stato attuale delle conoscenze sono ritenuti idonei ai fini dell’esecuzione, economici e proporzionati.

4.4.3 Valori limite delle PFAS per il materiale di scavo e di sgombero (all. 3 OPSR) e per i rifiuti depositabili in discariche (all. 5 OPSR)

Secondo l’articolo 30c capoverso 1 LPAmb, prima di essere depositati i rifiuti devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell’acqua. Depositare qualunque rifiuto contenente PFAS in discariche già esistenti non è sostenibile, poiché non fa altro che procrastinare la soluzione del problema con i conseguenti rischi, né è compatibile con il principio di causalità. Se i rifiuti contengono sostanze nocive organiche persistenti come le PFAS, per trattarli adeguatamente vanno distrutti o trasformati in modo irreversibile. Nell’ottica attuale, tuttavia, la contaminazione di fondo da PFAS, le grandi quantità di rifiuti e le limitate capacità di trattamento rendono necessarie anche altre opzioni di smaltimento rispettose dell’ambiente per i rifiuti a basso contenuto di PFAS.

I valori limite esposti di seguito sono stati elaborati in stretta collaborazione con i rappresentanti dei Cantoni, considerando, nei limiti del possibile, i vari interessi e i requisiti tecnici degli attori coinvolti.

Valore limite per il materiale di scavo e di sgombero non inquinato (valore U): le

sostanze nocive non presenti naturalmente nell’ambiente bensì di natura antropogenica non devono essere rilevabili nei materiali di scavo e di sgombero non inquinati. Non appena viene superato il limite di quantificazione (LOQ) per una tale sostanza, il materiale di scavo e di sgombero deve essere classificato come inquinato.9 In teoria il valore U dovrebbe corrispondere alla somma dei LOQ (0,1 μg/kg di sostanza secca [SS]) delle 16 PFAS considerate, ossia 1,6 μg/kg SS. Tale valore è tuttavia di gran lunga superiore rispetto a quello ritenuto accettabile dal punto di vista tossicologico per una discarica (v. cap. 4.4.3). Nell’allegato 3 numero 1 OPSR il valore limite per le PFAS è dunque fissato come valore limite totale pari a 0,5 μg/kg di sostanza secca (SS), ossia leggermente superiore al LOQ delle singole PFAS. Il valore stabilito è paragonabile a quello relativo all’attuale valore limite totale per i PAH.

Valore limite T per il materiale di scavo e di sgombero poco inquinato («inquinato

in modo tollerabile») (valore T): il materiale di scavo e di sgombero secondo l’allegato 3 numero 2 OPSR è considerato poco inquinato (valore T) e deve essere valorizzato nei limiti del possibile. Nonostante la contaminazione ampiamente diffusa da PFAS, è necessario preservare le possibilità di valorizzazione per garantire un ciclo dei materiali funzionante. Secondo il pertinente aiuto all’esecuzione (UFAM, 2026), il valore T corrisponde al 50 per cento circa del valore B. Conformemente alla legislazione in materia di protezione delle acque, il valore limite totale per le PFAS nell’allegato 3 numero 2 OPSR è fissato a 1,5 μg/kg SS.

9 Aiuto all’esecuzione «Calcolo dei valori di concentrazione e dei valori limite per i materiali solidi». UFAM, 2026.