Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine

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percolato di discarica, poiché la mancanza di un trattamento garantito e appropriato nel lungo periodo può provocare la diffusione di sostanze nocive nelle acque superficiali.

6 Obblighi di verifica secondo la legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31)

6.1 Semplificazioni per le piccole e medie imprese

6.1.1 PFAS e sostanze nocive per l’ambiente e la salute nei rifiuti edili (art. 16 cpv. 1 lett. b OPSR)

La modifica proposta dell’OPSR non comporta nuovi obblighi per le imprese. L’elenco delle sostanze nocive di cui all’articolo 16 capoverso 1 OPSR non è esaustivo secondo il diritto vigente. L’obbligo di indagine è già in vigore per tutte le sostanze nocive per l’ambiente e la salute, quindi anche per le PFAS, la cui menzione esplicita contribuisce unicamente a una migliore visibilità e sensibilizzazione su questa tematica.

6.1.2 Garanzia nel lungo periodo della capacità di smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU

L’obbligo di garantire nel lungo periodo la capacità di smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU può comportare, a seguito della modifica delle autorizzazioni d’esercizio da parte del Cantone, nuovi obblighi per i gestori di tali impianti. I suddetti gestori possono essere obbligati ad affiancare i Cantoni nella pianificazione della gestione dei rifiuti affinché la necessaria capacità delle discariche sia garantita a lungo. L’attuazione concreta incombe ai Cantoni, che, nella prassi, hanno già scambi regolari con i gestori degli IIRU. L’obbligo loro imposto a livello di ordinanza assicura di fatto che lo scambio di informazioni con i Cantoni ai fini della pianificazione dello smaltimento dei rifiuti sia garantito anche in futuro. L’onere supplementare si limita ai gestori dei 29 IIRU e dovrebbe avere in generale una portata contenuta, simile a quella attuale. Non è possibile proporre semplificazioni, poiché i Cantoni necessitano ancora della collaborazione di tutti i gestori dei 29 IIRU per garantire una pianificazione efficace e a lungo termine della gestione dei rifiuti.

6.1.3 Introduzione della possibilità di prolungare la fase di manutenzione postoperativa delle discariche (art. 43 cpv. 1 OPSR)

La possibilità di modificare la durata della fase di manutenzione postoperativa delle discariche crea la base giuridica necessaria non solo per ridurre, ma anche per estendere, a seconda dell’impatto previsto sull’ambiente, la responsabilità dei gestori delle discariche in materia. Ciò significa che i gestori delle discariche devono provvedere alla manutenzione postoperativa sull’arco di oltre 50 anni per fare fronte a potenziali danni ambientali risultanti dall’esercizio dei loro impianti. La decisione sull’effettiva durata della manutenzione postoperativa per ogni discarica e sulle garanzie finanziarie previste a copertura di eventuali danni (art. 30 cpv. 3 OPSR) continua a rimanere di competenza dei Cantoni.

La possibilità ora proposta di estendere la responsabilità della manutenzione postoperativa oltre i 50 anni si applica a tutte le discariche, quindi anche ai loro gestori, per evitare effetti dannosi o molesti sull’ambiente. Non sono dunque possibili