Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine

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Valore limite B per i rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo B

(valore B): i valori limite per i materiali solidi secondo l’OPSR per una sostanza nociva presente nei rifiuti depositabili in discariche di tipo B è fissato in modo che la concentrazione nell’eluito dopo il processo di lavaggio del campione solido sia prossima al valore di concentrazione semplice secondo l’OSiti (UFAM, 2026). I valori limite per i materiali solidi si basano così su basi di tossicologia umana come nel caso dei valori di concentrazione. Il valore di concentrazione definito in base a criteri tossicologici secondo l’OSiti sarebbe pari a 50 ng TEQ/l. In base alle esperienze finora compiute, il rapporto tra i valori per l’eluito e quelli per i materiali solidi (materiale di scavo) per le PFAS si colloca in media tra 1 e 10. Ciò comporterebbe un valore limite per i materiali solidi nelle discariche di tipo B pari a circa 0,5 μg/kg di sostanza secca. A causa dell’elevata contaminazione di fondo da PFAS rilevata in tutti i suoli della Svizzera, il valore limite applicabile alle discariche di tipo B e il valore di concentrazione secondo l’OSiti non possono essere stabiliti con questo approccio per motivi legati all’esecuzione. D’intesa con i diversi attori coinvolti, è stato deciso di fissare a 2,5 μg/kg il valore B. Tale valore tiene conto dei risultati degli studi più recenti condotti sui suoli svizzeri e corrisponde all’incirca alla mediana dei livelli di contaminazione rilevati. Secondo l’OPSR, le discariche di tipo B non devono necessariamente disporre di impianti di drenaggio nel settore di protezione delle acque di altri settori (üB). Occorre dunque evitare che un’eventuale eluizione delle PFAS dai rifiuti comporti la necessità di intervenire secondo la legislazione in materia di siti inquinati. Pertanto, tale valore è oggettivamente coerente con il valore di concentrazione di 200 ng TEQ/l previsto dall’OSiti, proposto nello stesso pacchetto di ordinanze.

Valori limite D e C per i rifiuti depositabili in discariche/compartimenti di tipo C e

D (valori C e D): per le sostanze nocive organiche i valori limite indicati nell’OPSR in relazione alle discariche di tipo C e D corrispondono a quelli relativi alle discariche di tipo B. Anche nella tabella dell’allegato 5 numero 3.4 OPSR e nella tabella dell’allegato 5 numero 4.4 lettera a OPSR viene quindi stabilito il valore limite totale per le PFAS pari a 2,5 μg/kg SS.

Valore limite E per i rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo E

(valore E): la gamma dei rifiuti depositabili nelle discariche di tipo E è più ampia. Oltre ai rifiuti elencati nell’allegato 5 numero 5.1 OPSR, vi possono essere depositati anche altri rifiuti. Il valore E deve essere stabilito in modo da essere pari a dieci volte il valore limite B. Il valore limite definito in base a criteri tossicologici per le discariche di tipo B sarebbe pari a 0,5 μg/kg SS. Come suesposto, questo valore è stato rivisto al rialzo soprattutto per motivi di idoneità all’attuabilità. A differenza delle discariche di tipo B, per quelle di tipo E non vi sono motivi di attuabilità tali da rendere necessario uno scostamento dal valore definito in base a criteri tossicologici. Di conseguenza, per stabilire il valore relativo alle discariche di tipo E ci si basa su un valore di riferimento pari a 0,5 μg/kg SS. Nell’allegato 5 numero 5.1 OPSR il valore limite per le PFAS è dunque fissato a 5 μg/kg SS.