Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 22 pagine

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1.2 Impianto di incenerimento dei rifiuti urbani

Un’ulteriore modifica riguarda la garanzia dello smaltimento dei residui di incenerimento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) per assicurarne l’esercizio continuo. In Svizzera gli IIRU sono l’elemento portante nello smaltimento di rifiuti urbani combustibili. Nell’incenerimento si producono residui minerali, tra cui scorie e ceneri, che devono essere trattati e depositati. Secondo la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), lo smaltimento di questi residui assimilabili ai rifiuti urbani compete ai Cantoni, che provvedono quindi a garantire capacità sufficienti delle discariche. Nell’esecuzione, lo smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU è spesso disciplinato mediante accordi diretti tra i gestori di questi ultimi e i gestori delle discariche, senza la partecipazione dei Cantoni. L’esperienza insegna che questa organizzazione può portare a situazioni critiche (p. es. la mancanza di disponibilità immediata nelle discariche). Qui occorre un maggiore coinvolgimento dei gestori degli IIRU interessati per conciliare meglio e tempestivamente le esigenze di pianificazione e di utilizzo e integrarle in modo lungimirante nella pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti. Il Consiglio federale procede all’opportuna modifica dell’ordinanza sui rifiuti affinché i Cantoni possano coinvolgere direttamente i gestori di IIRU, nel quadro dell’autorizzazione d’esercizio, nella garanzia dello smaltimento dei loro residui di incenerimento.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto contempla le modifiche riportate di seguito:

• menzione delle PFAS nell’elenco delle principali sostanze nocive per l’ambiente e la salute nei rifiuti edili (art. 16 cpv. 1 lett. b OPSR);

• garanzia nel lungo periodo della capacità di smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU (art. 32 cpv. 2 lett. i OPSR);

• introduzione della possibilità di prolungare la fase di manutenzione postoperativa delle discariche (art. 43 cpv. 1 OPSR);

• definizione di valori limite delle PFAS per il materiale di scavo e di sgombero nonché per i rifiuti depositabili in discariche di tipo B, C, D ed E (all. 3 e 5 OPSR);

• adeguamento delle condizioni per l’ammissibilità dello strato superiore del suolo contaminato da PFAS nelle discariche di tipo A in conformità con le disposizioni relative al deposito autorizzato di materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato (all. 5 n. 1 lett. C OPSR);

• menzione delle PFAS (oltre a PAH e PCB1) tra le principali sostanze nocive della frazione fine non combustibile risultante dal trattamento meccanico a secco di rifiuti edili (all. 5 n. 5.1 lett. c OPSR)

1 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) e bifenili policlorurati (PCB)