Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________
fatto che la prevista vigilanza sulle società di revisione non venga attribuita alla FINMA, poiché il funzionamento efficiente degli uffici di revisione del diritto azionario riveste un'importanza per la stabilità dell'economia nazionale che non va sottovalutata. Le conoscenze specialistiche raccolte in seno alla FINMA dovrebbero quindi essere impiegate anche ai fini della vigilanza sulle società di revisione.
4.2.5 Vigilanza sulla previdenza professionale
Benché la questione della vigilanza sulla previdenza professione venga lasciata aperta nel 1° Rapporto parziale, numerosi partecipanti alla procedura di consultazione hanno espresso il proprio parere in merito.
Il PSS e SKS rimandano a tale proposito al rapporto "Ottimizzazione della vigilanza nell'ambito della previdenza professionale" in elaborazione presso la Commissione di esperti presieduta dal professor Jürg Brühwiler.
Per il PSS si potrebbe pensare a una nuova delimitazione delle funzioni di vigilanza, secondo cui l'UFAS eserciterebbe la vigilanza sulla parte relativa alle prestazioni della previdenza professionale mentre la futura FINMA sulla parte concernente gli investimenti (attivi nel bilancio degli istituti di previdenza). La capacità dell'UFAS per la suddetta attività di vigilanza potrebbe eventualmente essere estesa. Un'ulteriore possibilità consiste nell'integrare in seno all'UFAS l'intera attività di vigilanza sulla previdenza professionale, compresa quella sui rapporti contrattuali degli istituti di previdenza con le società di assicurazione sulla vita (sinora parte dell'UFAP). USS, SAV, SSIC, FER e ZG rifiutano categoricamente l'integrazione nella FINMA della vigilanza sulle casse pensioni. Con l'assoggettamento alla vigilanza sui mercati finanziari, il carattere della vigilanza sulle casse pensioni - marcato dalla politica sociale e dal diritto delle assicurazioni sociali - viene modificato verso esigenze prettamente di diritto finanziario. In prospettiva del diritto finanziario, LU intravede il pericolo che l'attività di vigilanza nell'ambito della previdenza possa venir trascurata. Per ZG, i compiti del 2° pilastro, data la loro complessità, non possono essere svolti in misura sufficiente né da un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari né da un ufficio federale di vigilanza centralizzato. SAV chiede una vigilanza che comprenda tutte le forme della previdenza obbligatoria e di quella sovraobbligatoria. Una mera vigilanza sulla solvibilità non soddisfa però le esigenze che si pongono a un'attività di vigilanza sulla previdenza professionale.
BS e SG potrebbero immaginarsi che l'alta vigilanza ai sensi dell'articolo 64 LPP venga integrata nella FINMA. Sono tuttavia scettici in merito a un'eventuale integrazione della vigilanza specializzata diretta su singoli istituti di previdenza. La necessaria vicinanza alle autorità specializzate non è più garantita in caso di integrazione nella FINMA. LU è del parere che con la vigilanza sui fondi di previdenza, i Cantoni siano destinati a scontrarsi con i propri limiti, soprattutto per quanto concerne la parte del diritto finanziario. Ai fini di un alleggerimento, LU e JU sono interessati a una rapida soluzione della questione. ZG ritiene possibile che le mere fondazioni d'investimento siano sottoposte alla vigilanza della FINMA, visto che quest'ultima dispone delle relative conoscenze specialistiche. Secondo