Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________
la Comunità di lavoro, varrebbe la pena prendere in esame l'integrazione nella FINMA della vigilanza sulla previdenza professionale.
economiesuisse come pure l'ASA fanno sapere che, per quanto riguarda la variante di subordinare pienamente all'UFAS la vigilanza nel settore della LPP, non vi è alcun interesse ad affidare a un altro Ufficio i compiti di vigilanza svolti attualmente dall'UFAP. La vigilanza sulle attività delle assicurazioni legate alla LPP deve quindi essere subordinata alla FIN-MA.
4.3 Singoli articoli della LFINMA
4.3.1 Sezione 1: Disposizioni generali (Art. 1–3)
Art. 2 Forma giuridica e sede
1
La «Vigilanza federale sui mercati finanziari» (FINMA) è un ente di diritto pubblico avente perso-
nalità giuridica propria e con sede a Berna.
2
La FINMA si organizza in modo autonomo e tiene una contabilità propria.
Per SG, TG e BS, lo scorporo dall'Amministrazione risulta incomprensibile. Essi sono dell'avviso che l'autonomia e la capacità di imporsi possano essere esplicate maggiormente in seno a un'unità amministrativa che in seno a un ufficio esterno. Con lo scorporo, bisogna temere che la responsabilità politica delle autorità subisca, a torto, una limitazione. Secondo TG, tra i motivi principali addotti a favore dell'ente (Anstalt), quello del versamento di stipendi conformi al mercato non è un motivo convincente. FR si chiede se l'ampia autonomia in materia di finanze e personale sia in sintonia con la LFC.
ZH propone l'area di Zurigo quale sede della FINMA. AG si augura che l'intenzione di decentrare, manifestata dalla Confederazione, venga attuata in occasione dell'istituzione della FINMA e che AG sia preso in considerazione al momento della decisione in merito alla sede.
Secondo SWX e VHV, bisognerebbe lasciare aperta la questione della sede o, per quanto possibile, prevedere la creazione di succursali. Le autorità di vigilanza sui mercati dovrebbero essere il più possibile vicine al mercato.
Art. 3 Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari
La FINMA si adopera a favore della buona reputazione della piazza finanziaria svizzera e della sta-
bilità del sistema finanziario svizzero.
Secondo ASB ed economiesuisse, la stabilità del sistema finanziario svizzero non è un obiettivo primario della FINMA, ma è in particolare compito della BNS. Unitamente alla VHV propongono invece di ancorare quale obiettivo la salvaguardia della competitività della piazza finanziaria. SWX è dell'avviso che la FINMA debba adoperarsi anche per i legittimi interessi della piazza finanziaria svizzera. L'impegno a favore della stabilità del sistema finanziario deve essere definito con precisione nella legge. Secondo VSKB, LU e il PSS, l'intervento della FINMA deve essere distinto dal mandato conferito alla BNS. In questo contesto TI propone di affidare detto compito alla FINMA.