Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________
Per l'USF, bisogna fare attenzione affinché attraverso queste disposizioni non si crei un regime di monopolio per certe associazioni.
Art. 22 Campo di applicazione
La presente sezione si applica a tutti gli istituti sottoposti all’obbligo di controllo in virtù delle leggi di
cui all’articolo 4.
EvB e la Comunità di lavoro propongono che succursali di banche e istituti finanziari di Paesi in cui il grado di vigilanza è insufficiente possano essere sottoposti anche al controllo delle autorità svizzere.
Art. 23 Obbligo di controllo
1
Gli istituti incaricano una società di controllo ai sensi dell’articolo 24 di effettuare il controllo se-
condo l’articolo 25.
2
L’istituto deve fornire alla società di controllo tutte le informazioni e consegnare i documenti ne-
cessari allo svolgimento del suo compito. La stesso dicasi nei confronti delle società di controllo in-
caricate dalla FINMA e degli esperti indipendenti di cui all’articolo 27.
3
La designazione e il cambiamento della società di controllo sono sottoposti all’autorizzazione della
FINMA.
4
La FINMA può esentare interamente o parzialmente determinate categorie di istituti o singoli isti-
tuti dall’obbligo di incaricare una società di controllo ai sensi del capoverso 1 se:
a. effettua essa stessa il controllo; oppure
b. affida il controllo a un esperto indipendente o a un’altra società di controllo.
5
Se dispone di un organo di revisione interno, l’istituto ne deve presentare i rapporti alla società di
controllo o all’esperto indipendente (art. 27), oppure alla FINMA (art. 23 cpv. 4 e 28). Nell’ambito
dei controlli vanno evitati i doppioni.
6
I costi del controllo sono a carico dell’istituto.
ASA è dell'opinione che la vigilanza debba essere esercitata dall'autorità nell'ambito delle sue funzioni principali. Lo scorporo e l'istituzione della forma prevista determinano una mescolanza e duplicazione dei compiti delle società di controllo. I costi per le società aumenteranno in misura insostenibile. ASA è d'accordo con la Commissione di esperti sul fatto che per lo svolgimento di determinati compiti possa avere senso il ricorso a società di controllo e a terzi, in particolare per i nuovi compiti previsti nel quadro della revisione della LSA. Tuttavia, si ritiene inadatto conferire privilegio legale al sistema di vigilanza indiretto. Bisogna dunque prevedere una formulazione neutra, che lasci alla FINMA la possibilità di scegliere se effettuare essa stessa il controllo o affidare il controllo a una società di controllo o ad altre persone. Questo esige anche un adeguamento redazionale dell'articolo 28.
La Camera fiduciaria parte dal presupposto che la FINMA si limiti a effettuare controlli conformemente alla legislazione in materia di vigilanza. Di conseguenza, è sempre necessario stabilire un controllore dei conti. L'esperto indipendente può essere incaricato del controllo solo in casi eccezionali ed è sottoposto alla vigilanza della FINMA. I rapporti da presentare all'esperto indipendente devono essere circoscritti a quelli che sono oggetto del controllo. Alla FINMA bisogna accordare il diritto di poter consultare in ogni caso il rapporto dell'organo di revisione interno. Il coordinamento tra le società di controllo e l'organo di revisione interno deve essere disciplinato.
VS propone di stabilire una durata massima per i mandati di controllo.