Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

GSCGI è dell'avviso che ai fini della nomina del consiglio di vigilanza debba essere costituita una speciale commissione composta da rappresentanti dell'Esecutivo nonché da esperti del settore.

La BNS è favorevole a un modello con una forte direzione e un consiglio di vigilanza che si limiti a questioni strategiche nonché alla vigilanza e al controllo della direzione. Quali correttivi alla forte posizione della direzione devono essere previsti l'obbligo di rendiconto della direzione e la facoltà del consiglio di vigilanza di nominare e destituire la direzione. Riguardo a incompatibilità e/o norme sull'astensione, la BNS propone inoltre di obbligare per legge il consiglio di vigilanza a emanare simili prescrizioni. Le condizioni di eleggibilità dei membri del consiglio di vigilanza potrebbero essere concepite in misura ancora più rigida, come ad esempio ai sensi dell'articolo 40 della nuova legge sulla Banca nazionale.

Art. 8 Direzione

1

I direttori o il direttore dirigono il dipartimento presidenziale. I membri della direzione dirigono i di-

partimenti specializzati.

2

La direzione è l’organo esecutivo supremo. Essa attua la strategia integrata di vigilanza sui mer-

cati finanziari.

3

La direzione svolge segnatamente i seguenti compiti:

a. emana le decisioni;

b. prepara le basi decisionali del consiglio di vigilanza e gli presenta regolarmente rendiconto e,

tempestivamente, in caso di eventi speciali;

c. svolge tutti i compiti che la presente legge non assegna a un altro organo.

4

Sempre che non ne siano interessate decisioni di carattere fondamentale e di importanza interdi-

partimentale, la direzione può delegare la competenza decisionale ai dipartimenti specializzati.

JU invita ad accentuare l'indipendenza della direzione dal consiglio di vigilanza nel senso che, ad esempio, solo il Consiglio federale sia competente a eleggere i membri della direzione.

VAS è favorevole alla rielezione periodica del direttore. Per VSKB anche la direzione deve disporre di sufficiente esperienza pratica.

Secondo ASA, sempre che non ne siano interessate decisioni di carattere fondamentale e di importanza interdipartimentale, i dipartimenti specializzati devono (e non "possono") avere competenza decisionale. economiesuisse è per un'adeguata delega ai dipartimenti specializzati, vale a dire tenuto conto delle differenti realtà dei singoli intermediari finanziari.

Art. 11 Personale

1

La FINMA assume il proprio personale con contratto di diritto pubblico.

2

Il Consiglio federale emana lo statuto del personale della FINMA. A tale scopo tiene conto

dell’autonomia necessaria alla FINMA per lo svolgimento dei suoi compiti.

Per SWX e VHV il consiglio di vigilanza deve avere la competenza di emanare norme sui rapporti di lavoro che non rivestano carattere di diritto pubblico. Secondo FER la necessità di un'impostazione salariale flessibile è posta in atto; i dipendenti della FINMA non devono però per contro beneficiare della grossa protezione del diritto pubblico in materia di personale. La BNS propone che anche nelle questioni del personale la FINMA sia autonoma. In