Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF

____________________________________________________________________________________________________________

Art. 31 Incaricato speciale

1

La FINMA può incaricare una persona indipendente ed esperta di chiarire presso un istituto una

fattispecie rilevante ai fini della vigilanza o di attuare i provvedimenti in materia di vigilanza da essa

ordinati (incaricato speciale).

2

La FINMA definisce nell’ordinanza di nomina i compiti dell’incaricato speciale. Essa stabilisce in

quale misura l’incaricato speciale può agire al posto degli organi dell’istituto.

3

L’istituto deve garantire all’incaricato speciale l’accesso ai suoi locali e consegnargli tutti i docu-

menti e fornirgli tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività.

4

I costi dell’incaricato speciale sono a carico dell’istituto. Su ordine della FINMA l’istituto deve forni-

re un anticipo dei costi.

SWX propone di definire chiaramente il mandato dell'incaricato speciale. In relazione a questa definizione, bisogna porre anche la questione della responsabilità. Il TF fa notare che non è stato ancora stabilito se e in che misura sussiste una protezione giuridica minima per gli ordini impartiti dall'incaricato speciale. La FINMA potrebbe essere tenuta a pronunciare una decisione d'accertamento affinché siano dati i rimedi giuridici.

Art. 32 Revoca dell’autorizzazione

1

La FINMA revoca l’autorizzazione di esercizio dell’attività all’istituto o alla società di controllo se

non adempiono più le esigenze di autorizzazione o se violano gravemente i loro obblighi.

2

Dopo la revoca, l’attività soggetta ad autorizzazione non può più essere esercitata.

3

Le conseguenze della revoca dell’autorizzazione sono disciplinate dalle disposizioni delle leggi di

cui all’articolo 4.

Per il TF sarebbe auspicabile che la questione dell'ammissibilità dello scioglimento come pure delle rispettive modalità in caso di intermediari finanziari operanti senza autorizzazione, la cui attività non può essere autorizzata a posteriori, fosse confortata da una norma di legge. È stato accertato che la LRD e la LBVM presentano lacune al riguardo.

Art. 33 Segreto professionale dei mandatari della FINMA

Tutti i mandatari della FINMA o degli istituti sono tenuti a serbare il segreto sulla loro attività, eccet-

tuato nei confronti della FINMA. È applicabile l’articolo 13.

La Camera fiduciaria è del parere che l'istituto in questione non sia una terza persona e che quindi il contenuto dei rapporti sul controllo non costituisca un segreto nei confronti dell'istituto.

4.3.9 Sezione 9: Collaborazione con le autorità svizzere (Art. 34–35)

Art. 34 Autorità penali

1

Se viene a conoscenza di delitti di diritto comune o di infrazioni alle leggi di cui all’articolo 4, la

FINMA ne informa le competenti autorità del perseguimento penale.

2

La FINMA fornisce assistenza alle autorità del perseguimento penale, sempre che l’assistenza sia

compatibile con importanti esigenze della vigilanza sui mercati finanziari.

Per ASB, SWX, il PPD, Industrie-Holding, il PLR e VHV, è importante che sussista la possibilità di rifiutare l'assistenza alle autorità del perseguimento penale. Se l'obbligo della FINMA di fornire assistenza fosse illimitato, nella procedura penale i diritti di difesa costituzionali degli istituti e organi interessati diventerebbero obsoleti.

ZH è invece dell'avviso che all'autorità del perseguimento penale debba essere riservata in linea generale la facoltà di giudicare quali informazioni essa debba assolutamente ac-