Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

Art. 26 Rendiconto e provvedimenti delle società di controllo

1

La società di controllo presenta ogni anno un rendiconto al consiglio di amministrazione, rispetti-

vamente ai corrispondenti organi dell’istituto, come pure alla FINMA.

2

Se constata infrazioni alle prescrizioni in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di con-

trollo impartisce all’istituto un congruo termine per regolarizzare la situazione. Se tale termine non è

rispettato, essa ne informa la FINMA.

3

In caso di gravi irregolarità, la società di controllo ne informa tempestivamente la FINMA.

Secondo la Camera fiduciaria, il rendiconto dovrebbe avvenire a due livelli al fine di evitare che si debbano rendere noti casi di importanza esigua. Essa propone di mettere sullo stesso piano sia le infrazioni "sostanziali" alle prescrizioni in materia di vigilanza sia le altre irregolarità. Per SWX e VHV, la FINMA ha una competenza di intervento troppo estesa per quanto riguarda le altre irregolarità. Se viene mantenuta, tale competenza va limitata. NE propone che il legislatore o perlomeno la FINMA definisca esattamente la distinzione tra "irregolarità" e "gravi irregolarità".

Art. 27 Controllo approfondito e secondo controllo

1

Ai fini dell’esecuzione delle leggi di cui all’articolo 4, la FINMA può esigere che gli istituti

a. incarichino la società di controllo di effettuare controlli approfonditi di determinati settori; oppure

b. in caso di gravi dubbi, incarichino un’altra società di controllo o un esperto indipendente di effet-

tuare un secondo controllo.

2

I costi sono a carico dell’istituto sottoposto a vigilanza. Su ordine della FINMA l’istituto deve forni-

re un anticipo dei costi.

ASB e SWX ritengono che i provvedimenti di controllo che vanno oltre il controllo ordinario in materia di contabilità e quello in materia di vigilanza possano essere attuati unicamente in adeguata considerazione dei costi interni ed esterni e del vantaggio che ne deriva sul piano dell'attività di vigilanza. SWX propone pertanto di concretizzare questa disposizione. Per VAS, la disposizione deve essere applicata in modo restrittivo per i piccoli istituti.

Secondo VS, la formulazione "gravi dubbi" andrebbe concretizzata ai sensi delle considerazioni contenute nel rapporto.

La Camera fiduciaria constata che il secondo controllo "di routine", proposto nell'ambito del gruppo di lavoro "Revisione e sorveglianza delle banche", non sarebbe possibile secondo il testo della LFINMA. Essa accetta la coesistenza di entrambe le varianti.

L'UDC è dell'avviso che questa disposizione esiga troppo dalle piccole e medie imprese.

4.3.8 Sezione 8: Strumenti di vigilanza della FINMA (Art. 29–33)

Art. 29 Obblighi di informazione e di consegna degli atti

Gli istituti e le persone e imprese che vi partecipano in modo qualificato o determinante devono for-

nire e consegnare alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari allo svolgimento del

suo compito.

Secondo la Comunità di lavoro ed EvB, in caso di sospetto grave di irregolarità o di reato, anche le persone e le imprese che non partecipano in modo qualificato o determinante agli istituti dovrebbero essere tenute a fornire informazioni e a consegnare i documenti necessari.