Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________
4.3.6 Sezione 6: Informazione del pubblico (Art. 20–21)
Art. 20 Informazione del pubblico
1
La FINMA informa il pubblico almeno una volta all’anno sulle sue attività e prassi di vigilanza.
2
Nel contesto della sua intera attività di informazione essa tutela i diritti della personalità degli inte-
ressati.
Art. 21 Informazione su singole procedure
1
La FINMA non informa sulle procedure amministrative in corso a meno che l’informazione corri-
sponda direttamente agli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari.
2
Essa può unicamente informare sui risultati di una procedura se esiste in merito una speciale ne-
cessità fondata sulla legislazione in materia di vigilanza.
Per ASB, il PLR, l'UDC, il PPD, economiesuisse, VHV e ASA, la formulazione del disciplinamento dell'attività di informazione è troppo estensiva. Bisognerebbe far valere un divieto di informazione sulle procedure in corso e su quelle concluse. Le eccezioni devono essere trattate con la massima riservatezza. L'attività di informazione che la CFB ha svolto sinora senza basi giuridiche sulle procedure di vigilanza in corso e su quelle concluse ("Naming und Shaming") non è conforme agli standard internazionali e perciò non è stata ripresa dalle autorità estere di vigilanza. Ciò ha arrecato perdite unilaterali alla reputazione della piazza finanziaria svizzera. SWX vorrebbe che l'obbligo del segreto d'ufficio fosse rafforzato e precisato. Secondo ASA, l'informazione deve essere fornita solo in presenza di un "grave" interesse giuridico in materia di vigilanza.
La BNS propone di prevedere, al posto dell'articolo 21, un'autorizzazione generale per la FINMA a informare in deroga al suo obbligo di serbare il segreto. I dettagli devono essere definiti nelle direttive sull'informazione, che saranno emanate dal consiglio di vigilanza.
Il PSS, EvB, la Comunità di lavoro e LU ritengono che si debba prevedere un esteso obbligo di informazione, sull'esempio di quello della Commissione della concorrenza. Il rischio di perdere la reputazione deve essere utilizzato come strumento preventivo. TG è dell'avviso che la vigilanza sui mercati finanziari debba essere esercitata in modo aperto e possibilmente non burocratico nell'interesse della protezione dei consumatori.
4.3.7 Sezione 7: Controllo (Art. 22–28)
ASB, economiesuisse, il PLR, VHV, Forum, NW e LU sostengono in linea generale che queste disposizioni siano al limite della tollerabilità. È auspicabile prevedere delle semplificazioni per i piccoli e medi istituti come pure per quelli che hanno una cultura semplice degli affari e del rischio. Secondo Forum, non spetta alla FINMA sollecitare un risanamento strutturale. Per ASB, occorre tenere presente il fatto che un dispendio eccessivo per i controlli non si traduce necessariamente in una migliore cultura del controllo, al contrario esso può portare a una corresponsabilità dei controllori e della FINMA se, malgrado tutto, gli errori non vengono individuati.
Oltre alla revisione conformemente alla legislazione sulle borse, SWX è del parere che essa non debba essere sottoposta a un ulteriore controllo della contabilità e dei rapporti finanziari secondo la legislazione in materia di vigilanza, visto che la LBVM non prevede siffatta vigilanza.