Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

certare ai fini del perseguimento di un reato. Per SG, l'articolo 34 è insufficiente per quanto riguarda le sanzioni da infliggere in caso di delitti di frode fiscale.

Art. 35 Scambio di informazioni

La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e

alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico di cui hanno bisogno

per lo svolgimento della loro attività.

Secondo PolyReg bisognerebbe verificare se l'espressione "altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari" contempli anche gli organismi di autodisciplina riconosciuti.

4.3.10 Sezione 10: Collaborazione con le autorità estere (Art. 36–37)

ASB ed economiesuisse propongono di stralciare questa sezione. Il compito relativo al principio della doppia punibilità non dovrebbe andare oltre la LBVM ed essere esteso ad altre leggi in materia di vigilanza sui mercati finanziari.

La Comunità di lavoro ed EvB sono per un'estensione dell'assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale.

4.3.11 Sezione 11: Procedura e rimedi giuridici (Art. 38–39)

Art. 39 Rimedi giuridici

L’impugnazione delle decisioni della FINMA è retta dalle disposizioni dell’organizzazione giudizia-

ria.

Per il TF bisogna badare affinché il TF non venga oberato di lavoro, qualora la LFINMA entrasse in vigore prima che il Tribunale amministrativo federale sia reso operativo.

4.3.12 Sezione 13: Disposizioni finali (Art. 42–46)

Art. 42 Disposizioni di esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

La FINMA emana le disposizioni di esecuzione relative alla presente legge e alle leggi di cui

all’articolo 4 negli ambiti di importanza prevalentemente tecnica o di minore portata ai fini della vigi-

lanza.

Secondo il PLR, la FINMA non deve ricevere la competenza di emanare ordinanze, vale a dire norme di carattere generale-astratto.

JU propone di precisare nel testo di legge che il Consiglio federale definisca i settori per i quali il consiglio di vigilanza può emanare disposizioni di esecuzione.

Art. 43 Differenziazione

Nell’emanazione delle disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi di cui all’articolo

4, il Consiglio federale e la FINMA tengono conto dei diversi campi di attività e dei diversi rischi de-

gli istituti.

La BNS ritiene che questa disposizione sia talmente importante che non può essere inserita nelle disposizioni finali.