Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

passato il reclutamento di personale specializzato idoneo presso la CFB ha sempre posto dei problemi. NE si augura che la FINMA formuli essa stessa lo statuto del personale e che il Consiglio federale lo debba unicamente approvare. Per VS l'impostazione salariale flessibile potrebbe creare problemi in ordine alla parità di trattamento con il personale della Confederazione.

AG propone di assoggettare i dipendenti della FINMA esplicitamente alla LResp.

Secondo l'UDC non si tratta di ampliare continuamente i compiti dello Stato e gonfiare ulteriormente allo stesso tempo l'apparato amministrativo con servizi magnanimamente dotati per svolgere i compiti ed emanare un proprio statuto sul personale al fine di eludere gli stipendi chiaramente troppo bassi stabiliti nella legge sul personale federale.

Art. 12 Cassa pensioni

Il personale della FINMA è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

Secondo VHV la questione della Cassa pensioni cui debba affiliarsi la FINMA deve rimanere aperta.

Art. 13 Segreto professionale, d’affari e d’ufficio

1

Il personale è tenuto a serbare il segreto sulle questioni professionali e d’affari.

2

L’obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

In caso di interrogatori e di procedure giudiziarie, il personale può esprimersi come parte, teste o

esperto su accertamenti fatti nello svolgimento dei suoi compiti o della sua funzione e che si riferi-

scono ai suoi compiti di servizio soltanto se vi è stato autorizzato dal consiglio di vigilanza.

Per ASB e VHV occorre aggiungere che il consiglio di vigilanza, la direzione e il rimanente personale sono tenuti a serbare il segreto d'ufficio.

Per SG la legge deve stabilire che il rifiuto di deporre e di consegnare atti ad autorità incaricate del perseguimento penale non è ammesso.

4.3.4 Sezione 4: Finanziamento e bilancio finanziario (Art. 14–18)

Art. 14 Finanziamento

1

Per finanziare le sue attività la FINMA riscuote dalle imprese sottoposte alla sua vigilanza emolu-

menti, nonché tasse annuali di vigilanza.

2

Per le attività di vigilanza riferite a singoli istituti, le decisioni e le prestazioni di servizi sono riscos-

si emolumenti.

3

Le tasse di vigilanza sono determinate in funzione della capacità economica delle imprese sotto-

poste a vigilanza. Il loro calcolo è effettuato sulla base di criteri determinati, come segnatamente il

ricavo lordo, la cifra d’affari in valori mobiliari, il patrimonio netto del fondo, i premi incassati.

4

La Confederazione versa un indennizzo per le prestazioni che ha ordinato.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

ASB e SWX chiedono di fissare le tasse sulla base di un conto dei centri di costo, affinché possano venire evitati sussidi trasversali tra i differenti settori di prestazioni finanziarie. Le tasse di vigilanza che non sono in relazione al dispendio e al principio di causalità devono essere limitate a un minimo.