Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 23Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________
Per l'UDC, occorre fissare a livello legislativo un limite massimo per l'aliquota oraria e limitare l'obbligo di informazione al periodo oggetto del controllo.
Art. 24 Obbligo di autorizzazione e vigilanza
1
Le società di controllo sono sottoposte alla vigilanza diretta da parte della FINMA.
2
La FINMA concede l’autorizzazione alla società di controllo se quest’ultima:
a. è organizzata in modo adeguato;
b. adempie le esigenze dell’indipendenza;
c. è assicurata in modo adeguato per i rischi di responsabilità connessi con la sua attività di con-
trollo;
d. è diretta da controllori che documentano sufficienti conoscenze specialistiche, godono di buona
reputazione e sono riconosciuti dalla FINMA.
ZH è dell'avviso che per la concessione dell'autorizzazione la buona reputazione non sia una condizione abbastanza efficace.
La Camera fiduciaria esprime forti dubbi sui vantaggi dell'"accompagnare" le società di controllo, tanto più che questo modo di procedere è menzionato esclusivamente nel rapporto e non è dotato di una base giuridica. I mezzi per i controlli della qualità sono sufficienti.
JU ritiene che la distinzione tra società di controllo conformemente alla LIFINMA e uffici di revisione in qualità di organi secondo il codice delle obbligazioni andrebbe chiarita.
Art. 25 Contenuto dei controlli e diligenza applicabile
1
Si controlla se un istituto
a. allestisce la sua contabilità in modo conforme alle pertinenti disposizioni di vigilanza (controllo in
materia di contabilità); e
b. adempie le altre disposizioni di vigilanza (controllo in materia di vigilanza).
2
I controlli devono essere effettuati secondo le direttive della FINMA e i principi applicabili della ca-
tegoria professionale.
3
La FINMA sorveglia la qualità dei controlli.
La Camera fiduciaria fa notare che la lettera a è focalizzata erroneamente su standard di contabilità conformi alla legislazione in materia di vigilanza. Nel rapporto, il controllo in materia di contabilità comprende il controllo del mantenimento di fondi propri, della ripartizione dei rischi, della liquidità e della solvenza, ciò che, secondo una circolare della CFB, è invece parte del controllo conformemente alla legislazione in materia di vigilanza. La sorveglianza della FINMA deve essere disciplinata concretamente, affinché le società di controllo sappiano che cosa viene esaminato e in quale misura e con quale frequenza.