Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

cato non assoggettati alla vigilanza. Secondo VSP, bisogna provvedere al coordinamento con la revisione dell'articolo 161 CP.

JU ricorda che le sanzioni comminate nell'ambito dell'autodisciplina sono sussidiarie al diritto penale.

4.1.5 Mantenimento dell'autodisciplina

Per quanto riguarda le proposte nel rapporto sulle sanzioni della CFB, SWX e Industrie-Holding sono dell'opinione che la borsa svolga con successo i compiti affidatigli nell'ambito dell'autodisciplina e che il modello dell'autodisciplina non debba essere indebolito.

PolyReg e GSGCI ritengono che l'integrazione dell'Autorità di controllo non debba mettere in discussione il trasferimento dei compiti di vigilanza agli organismi di autodisciplina.

4.1.6 Vigilanza sugli amministratori indipendenti di patrimoni

EvB afferma che l'assoggettamento del settore parabancario alle stesse norme e alla stessa estesa vigilanza di quelle del settore bancario non può che giovare alla reputazione della piazza finanziaria svizzera.

Secondo la Camera fiduciaria, bisogna dare la possibilità agli amministratori esterni di patrimoni di sottoporsi alla vigilanza, qualora lo esigano motivi giuridici. In tal modo, si potrebbero evitare eventuali svantaggi per gli intermediari finanziari svizzeri. Secondo la SFA, la questione circa la possibilità di disciplinare in modo sensato la vigilanza sugli Asset Manager, che gestiscono esclusivamente fondi pubblici esteri, rimane aperta anche dopo il rapporto sulla revisione totale della LFI, presentato dalla Commissione di esperti Forstmoser. In futuro, la gestione del patrimonio di tutti gli organismi domiciliati in un Paese membro dell'UE e assoggettati alla vigilanza nazionale, ad esempio fondi di investimento o casse pensioni, potrà essere affidata unicamente all'Asset Manager, che a sua volta è sottoposto a una vigilanza adeguata. È dunque assolutamente necessario che le società di Asset Management, che offrono oltre frontiera i propri servizi, possano assoggettarsi a una vigilanza riconosciuta a livello internazionale. L'ASB spiega che la nuova direttiva dell'UE sulle prestazioni di servizi prevede di scorporare l'attività di Asset Management per i fondi di investimento trasferendola dalle banche agli amministratori esterni di patrimoni sottoposti a vigilanza. Se la vigilanza sugli amministratori indipendenti di patrimoni non viene estesa, la Svizzera rischia di perdere le attività di Asset Management per i fondi di investimento europei.

VAS fa notare che anche la vigilanza sugli amministratori indipendenti di patrimoni deve essere integrata nella FINMA. Inoltre, questo progetto deve essere coordinato con quello di revisione totale della LFI. Per contro, l'ASG ritiene che non bisogna prevedere ad ogni costo l'integrazione della vigilanza sugli amministratori indipendenti di patrimoni. Secondo GSCGI, l'estensione della vigilanza prudenziale non deve causare agli istituti interessati un dispendio supplementare sproporzionato.