Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

La BNS sarebbe favorevole a riprendere nella LFINMA gli obiettivi contenuti nelle leggi speciali. Un disinteresse per questi aspetti potrebbe avere anche ripercussioni sulla stabilità del sistema finanziario.

Secondo il PSS e LU, responsabile della buona reputazione della piazza finanziaria non è la FINMA bensì gli attori sul mercato finanziario. Per VS la rinuncia a una disposizione sull'etica deve essere ancora riesaminata. Per la Comunità di lavoro ed EvB la dimensione etica degli obiettivi deve essere chiarita nel testo di legge.

4.3.2 Sezione 2: Campo di attività (Art. 4–5)

Art. 4 Compiti

1

La FINMA esercita in qualità di autorità autonoma e indipendente la vigilanza ai sensi delle se-

guenti leggi federali:

a. legge federale del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie;

b. legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione;

c. legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d’investimento;

d. legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio;

e. legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari;

f. leggi federali sulla sorveglianza in materia di assicurazioni.

2

La FINMA svolge i compiti che le sono attribuiti in ambito internazionale e che sono in relazione

con la sua attività di vigilanza.

3

Essa collabora alla preparazione degli atti legislativi sempre che la sua attività ne sia interessata.

Secondo JU, oltre al rinvio alle leggi speciali, sarebbe utile indicare esplicitamente quali sono i compiti della FINMA.

PolyReg propone pure di rimandare agli articoli 12 e 16 LRD.

Per SZ la formulazione del capoverso 2 è fonte di equivoci relativamente all'assistenza amministrativa internazionale.