Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________
La BNS sarebbe favorevole a riprendere nella LFINMA gli obiettivi contenuti nelle leggi speciali. Un disinteresse per questi aspetti potrebbe avere anche ripercussioni sulla stabilità del sistema finanziario.
Secondo il PSS e LU, responsabile della buona reputazione della piazza finanziaria non è la FINMA bensì gli attori sul mercato finanziario. Per VS la rinuncia a una disposizione sull'etica deve essere ancora riesaminata. Per la Comunità di lavoro ed EvB la dimensione etica degli obiettivi deve essere chiarita nel testo di legge.
4.3.2 Sezione 2: Campo di attività (Art. 4–5)
Art. 4 Compiti
1
La FINMA esercita in qualità di autorità autonoma e indipendente la vigilanza ai sensi delle se-
guenti leggi federali:
a. legge federale del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie;
b. legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione;
c. legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d’investimento;
d. legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio;
e. legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari;
f. leggi federali sulla sorveglianza in materia di assicurazioni.
2
La FINMA svolge i compiti che le sono attribuiti in ambito internazionale e che sono in relazione
con la sua attività di vigilanza.
3
Essa collabora alla preparazione degli atti legislativi sempre che la sua attività ne sia interessata.
Secondo JU, oltre al rinvio alle leggi speciali, sarebbe utile indicare esplicitamente quali sono i compiti della FINMA.
PolyReg propone pure di rimandare agli articoli 12 e 16 LRD.
Per SZ la formulazione del capoverso 2 è fonte di equivoci relativamente all'assistenza amministrativa internazionale.