Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/149: "Vigilanza integrata sui mercati finanziari", il primo rapporto parziale della commissione di esperti istituita dal Consiglio federale · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione riguardanti il 1° Rapporto parziale "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" DFF ____________________________________________________________________________________________________________
4.3.3 Sezione 3: Organizzazione e personale (Art. 6–13)
Art. 7 Consiglio di vigilanza
1
Il Consiglio federale nomina il consiglio di vigilanza e ne designa il presidente e il vicepresidente.
2
Il consiglio di vigilanza è composto da sette a nove membri esperti. È nominato per una durata di
quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.
3
Il consiglio di vigilanza è l’organo supremo della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:
a. stabilisce la strategia di vigilanza integrata sui mercati finanziari e consiglia la direzione in merito
a questioni di principio;
b. emana i disposti ordinativi delegati alla FINMA in virtù delle leggi di cui all’articolo 4, nonché i-
struzioni e circolari;
c. controlla l’attività di vigilanza e l’esecuzione della legge da parte della direzione e dei dipartimen-
ti specializzati;
d. presenta al Consiglio federale un rendiconto sulla sua attività all’attenzione dell’Assemblea fede-
rale;
e. nomina i membri della direzione e ne designa il direttore o i direttori, fatta salva l’approvazione
da parte del Consiglio federale;
f. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività di informazione;
g. approva il preventivo, il rapporto annuale e il consuntivo annuale;
h. propone al Consiglio federale gli indennizzi che devono essere versati dalla Confederazione.
4
La rimunerazione del consiglio di vigilanza è stabilita dal Consiglio federale.
Ai sensi di "Checks and Balances", il PLR, ASB, il PPD, SWX, Industrie-Holding, economiesuisse, VSP, VSKB, GE e AG sostengono che importanti decisioni come la revoca dell'autorizzazione o il divieto di esercitare una professione debbano essere pronunciate dal consiglio di vigilanza.
Secondo SWX e VSKB, il consiglio di vigilanza deve avere la possibilità di esercitare anche attività operative.
Per il resto ASB e SWX considerano appropriato il disciplinamento delle competenze in quanto il numero e la complessità delle singole decisioni in settori di vigilanza differenziati potrebbero sollecitare oltre misura un organo di milizia.
La Camera fiduciaria, VHV e LU auspicano che la competenza di principio in materia decisionale spetti al consiglio di vigilanza. Secondo VHV il consiglio di vigilanza dovrebbe istituire delle commissioni, composte da specialisti esperti e, secondo VSP, da persone che dispongano del tempo necessario.
Per il PSS bisogna fare in modo che i clienti interessati, i consumatori e gli assicurati possano trovare posto nel consiglio di vigilanza. Per ZG nella composizione del consiglio di vigilanza devono essere considerati tutti i principali gruppi di interessati. In caso di integrazione dell'Autorità di controllo, Forum chiede che siano rappresentati i bisogni degli organismi di autodisciplina.
AG e JU chiedono di inserire una norma d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 23 capoverso 5 della legge sulle banche (LBCR).
Qualora la FINMA dovesse ricevere la competenza per pronunciare sanzioni, economiesuisse e VAS postulano una rigida separazione dei poteri tra istanze di vigilanza, d'inchiesta e di giudizio.