Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/89: Legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge su Pro Helvetia

di priorità comportino tagli alla promozione di base a vantaggio di programmi d’incentivazione e progetti di durata limitata e che questo pregiudichi la continuità della promozione culturale.

GR, TI / USAM / AdS, AMS, ASDEL, ASSSA, BibMed, CSM, FN, ICOM, ISMR, Memo, NIKE, SBK, SJMV, SMS, ssfv, visarte, VSKM / BLS, Comedia, CVGE, MAS, MST, PL, VSMG

4.2 Collaborazione con i poteri pubblici

Riassunto

Secondo la tradizione federalistica della Svizzera, i Cantoni sono i principali responsabili della promozione culturale. L’articolo 69 capoverso 1 Cost. conferma la sovranità dei Cantoni nel settore della cultura. Alla Confederazione è tuttavia attribuita una competenza di natura generale nella promozione culturale. Questa competenza parallela ha carattere facoltativo ed è ristretta dal criterio dell’interesse nazionale (art. 69 cpv. 2 Cost.). Con la revisione della Costituzione, alla Confederazione è stata inoltre attribuita una competenza parallela per quanto concerne la promozione della formazione nei settori dell’espressione artistica e musicale (seconda parte del periodo dell’art. 69 cpv. 2 Cost.).

Il principio fondamentale della sussidiarietà della promozione culturale della Confederazione e la conseguente necessità di una collaborazione con i Cantoni, le Città ed i Comuni sono incontestati. I Cantoni, il PSS, i Verdi e molte organizzazioni culturali ritengono però troppo vaghe le disposizioni legali che prescrivono alla Confederazione di collaborare con i poteri pubblici.

I Cantoni auspicano una precisazione delle nozioni di “sussidiarietà” e “interesse nazionale” nella legge e nel relativo commento e chiedono che la Confederazione si attenga rigorosamente al principio di sussidiarietà e si concentri su compiti d’interesse nazionale.

Forme di collaborazione

La collaborazione della Confederazione con gli enti pubblici è disciplinata principalmente nell’articolo 3, che le prescrive di collaborare “nella misura del necessario” con i Cantoni e di tenere conto “delle prestazioni fornite da città e Comuni in ambito culturale e delle loro necessità”. Le voci critiche vorrebbero una formulazione che impegni maggiormente la Confederazione a collaborare in base al principio di sussidiarietà e chiedono pertanto di rinunciare alla limitazione “nella misura del necessario”. Per giustificare la richiesta di una formulazione più vincolante sarebbe già sufficiente il rapporto esplicativo, in cui si dice che il principio della collaborazione è un “aspetto centrale della promozione federale della cultura” (p. 13).

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZG, ZH / PSS, Verdi / economiesuisse, FER / CDAC, CDPE / AdS, ARF, ASTEJ, ATP, CSM, SC, SJMV, SMS, ssfv, SUAS, TASI, VTS / ASMS, ASP, ASRDP, ASSM, CVGE, jm, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, VFA, VSMG

Se, come detto, molti partecipanti ritengono semplicemente superflua la formula “nella misura del necessario”, PH argomenta che la Confederazione può, se necessario, integrare le misure di Cantoni, Città e Comuni, ma non ha l’obbligo di sostenerli incondizionatamente. Se così fosse, perderebbe la sua libertà decisionale e sarebbe eventualmente tenuta a partecipare alla realizzazione di progetti decisi dai Cantoni.

Per quanto concerne gli articoli 16 e 17, che prescrivono alla Confederazione di consultare i Cantoni, le Città ed i Comuni prima di emanare programmi di priorità e principi di promozione si rimanda al n. 4.1.

È risaputo che in Svizzera i Comuni e le Città si assumono i costi di gran parte della promozione culturale pubblica. Per questo motivo soprattutto i Cantoni e le Città con le loro organizzazioni