Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/89: Legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge su Pro Helvetia
mantello esigono che nell’attuazione dell’articolo sulla cultura sia debitamente riconosciuta la funzione di questi importanti enti culturali. Stando alla loro proposta, i Comuni e le Città andrebbero menzionati singolarmente e alla pari dei Cantoni nella legge e il rapporto esplicativo dovrebbe essere adeguato di conseguenza.
AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH / PPD / ACS, CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / Kumi
Mentre Rapperswil-Jona vorrebbe estendere la collaborazione con le Città anche ai centri regionali, l’UDC ritiene inaccettabile che le Città siano elevate al rango dei tradizionali livelli dello Stato poiché a suo modo di vedere questo non è mai stato lo spirito dell’art. 50 cpv. 3 Cost.
Competenze della Confederazione
Una delle principali richieste di Cantoni, Città e Comuni è che la Confederazione svolga il suo compito di promozione culturale applicando in modo chiaro e coerente il principio di sussidiarietà: la Confederazione deve concentrarsi sulla promozione di attività culturali d’interesse nazionale nel rispetto delle competenze dei Cantoni. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione riconosce esplicitamente che l’avamprogetto rispetta questo principio. Su vari fronti è però criticato il fatto che i principi della sussidiarietà e della promozione di attività culturali d’interesse nazionale non siano sufficientemente concretizzati nella legge e nel relativo commento, in particolare per quanto concerne la competenza della Confederazione di promuovere l’espressione artistica e musicale tramite la formazione. Una definizione della nozione di “interesse nazionale“ (art. 2 cpv. 1 lett. b) è fondamentale per una chiara ripartizione dei compiti tra le parti in causa. Secondo i Cantoni, questa definizione dovrebbe avere principalmente lo scopo di preservare la pluralità culturale e la coesione nazionale. Il Cantone di Obvaldo propone di inserire la nozione di “interesse nazionale” nell’articolo sullo scopo della legge (art. 1).
AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH / PLR, PSS / FER / CDAC, CDPE / ASSSA, forum, VESBO, VSKM / Comedia, OHZ
Il Cantone di Uri approva invece espressamente i criteri distintivi delle “attività di interesse nazionale” formulati nel rapporto esplicativo (p. 12). Anche le organizzazioni attive nel settore della danza reputano sufficientemente ampia ed esplicita la definizione del campo d’applicazione della legge di cui all’art. 2 cpv. 1.
CSITI, DS / avdc, BaBa, IGTBa, IGTZh, PdL, SBLV, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VPC, Vtiw
Il PPD e le Città sono del parere che nell’ambito della promozione culturale la Confederazione debba assumere unicamente compiti che solo lei è in grado di svolgere. Essi pensano in particolare a compiti d’interesse interregionale, nazionale o internazionale (scambi con l’estero). A questo riguardo, il PPD utilizza l’espressione “sussidiarietà attiva” e le Città chiedono che la Fondazione Pro Helvetia abbia dapprima l’obbligo di riallacciare le proprie attività a quelle dei Cantoni, delle Città e dei Comuni e solo in un secondo tempo la possibilità di svolgere progetti propri (cfr. commento all’art. 3 LPH).
PPD / KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo
Due partiti e due associazioni economiche respingono l’avamprogetto. Secondo il PLS, l’UDC, economiesuisse ed il CP, esso aggira il principio della sussidiarietà e rappresenta una grave ingerenza nelle competenze dei Cantoni. Gli obiettivi e i settori chiave della promozione culturale della Confederazione sarebbero definiti in modo troppo ampio. Se come affermato nel rapporto esplicativo (p. 12) la Confederazione disponesse di una competenza parallela in tutti i settori della promozione artistica, il primato dei Cantoni in ambito culturale, sancito dall’articolo 69 capoverso 1 Cost., perderebbe significato. Il concetto di “nazionale“ andrebbe interpretato nel senso di “di importanza nazionale”.