Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/89: Legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge su Pro Helvetia
esclusivamente alla Fondazione, poiché essa si occupa unicamente della promozione della cultura contemporanea e non è in grado di svolgere tutti i compiti, anche storici, nell’ambito della mediazione culturale. In particolare ricordano che le istituzioni preposte alla salvaguardia del patrimonio culturale menzionate all’articolo 8 sono attive in misura sostanziale anche nella diffusione della cultura.
AG, OW / ASC, ASSU, ICOMOS, NIKE
• SIG e SBKV propongono di affidare a Pro Helvetia la responsabilità per tutti i settori della
promozione artistica (tranne quello cinematografico), compresa l’assegnazione di riconoscimenti di cui all’articolo 10 e la concessione di sussidi ad organizzazioni culturali di cui all’art. 15.
Per quanto concerne le commissioni specializzate miste UFC/Pro Helvetia si rimanda al
n. 4.8.
Lavoro culturale all’estero: in questo ambito economiesuisse constata una vera e propria lotta di competenze tra cinque servizi amministrativi che devono coordinare le proprie attività. Al posto del coordinamento, essa chiede una chiara ripartizione dei compiti nel senso di un’attribuzione delle competenze ad un numero limitato di enti. Concretamente, questo significa la cessazione delle attività culturali della DSC all’estero, la soppressione della CCC e un’analisi critica del ruolo di Presenza Svizzera nel settore della cultura nel quadro dell’adempimento del postulato 04.3434 Strategia per una promozione coordinata dell’immagine della Svizzera, depositato dalla CET il 24 agosto 2004. Invece di creare strutture proprie, il DFAE dovrebbe favorire lo scambio di personale con i dipartimenti competenti.
Il PLR e il PLS, pur riconoscendo la necessità del lavoro culturale del DFAE e approvando il coordinamento da parte del gruppo di lavoro “Pentapartite”, vorrebbero che nella legge sulla promozione della cultura si rinunciasse a definire il ruolo del DFAE (stralcio dell’art. 25). Non considerano infatti opportuno elevare al rango di legge il contenuto dell’ordinanza sull’organizzazione del DFAE. SF critica il disciplinamento previsto del lavoro culturale, ritenendolo troppo dettagliato e impraticabile.
Anche il PSS auspica un chiarimento del ruolo dei vari fautori della politica culturale all’estero. Vi sarebbe infatti una contraddizione tra l’articolo 24, secondo cui la Fondazione Pro Helvetia è competente in materia di promozione della cultura all’estero giusta l’art. 13, e l’articolo 25, che affida all’UFC e al DFAE il coordinamento della politica culturale all’estero.
Diverse organizzazioni culturali esigono che le attività estere del DFAE siano coordinate anzitutto con quelle della Fondazione Pro Helvetia, che secondo l’articolo 24 è competente per la promozione degli scambi culturali all’interno del Paese e all’estero.
AdS, ARF, ASM, ATP, CSITI, CSM, DS, SC, SMS, STV, UNIMA, USDAM / ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, KMZH, PdL, SBLV, SBTG, SKM, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, Vtiw
• Cinema: sebbene le competenze nel settore della promozione cinematografica non rientrino
nel campo d’applicazione della LPCu, diversi partecipanti si esprimono anche in merito a tale questione. A questo proposito si rimanda al n. 4.9.3.
Rifiuto della proposta e soluzioni alternative
Alcuni partecipanti alla consultazione rifiutano la ripartizione dei compiti proposta, giudicandola insufficiente. Secondo loro l’obiettivo dello snellimento delle strutture nel campo della promozione culturale della Confederazione non è stato raggiunto e il progetto si è fermato a metà strada. Come se ciò non bastasse, gli avamprogetti in questione creano una base legale che cementa la complessità delle attuali strutture e in modo particolare i parallelismi esistenti nelle attività dell’UFC e di Pro Helvetia.