Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/89: Legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge su Pro Helvetia

sociale. La LPCu deve trattare la questione della promozione della cultura e non quella della protezione sociale degli operatori culturali. Pur essendo indirettamente collegate, le due problematiche non possono essere disciplinate nella medesima legge. Anche queste voci concordano però sul fatto che la soluzione della questione è di grande importanza per la produzione culturale svizzera.

ZH / ACS, UCS / AGS, PH, SUAS

AGS sconsiglia di riservare un trattamento differente ad una determinata categoria professionale (in questo caso gli operatori culturali), ricordando l’esempio della cassa sociale per gli artisti tedesca (Künstlersozialkasse), che chiede agli operatori culturali premi dell’assicurazione malattie notevolmente inferiori rispetto ad altre casse. Poiché molte persone si sono autodefinite “operatori culturali”, la cassa ha subito perdite di miliardi.

4.5 Istituzioni culturali eccellenti (“fari”) e centri di competenza

Riassunto

Secondo una proposta contenuta nella versione preliminare del gruppo guida del dicembre 2003 la Confederazione avrebbe potuto accordare aiuti finanziari per le spese d’esercizio di istituzioni culturali “con un offerta di rilievo nazionale e internazionale unica nel suo genere e di qualità eccellente” (art. 9), i cosiddetti “fari”, e di centri di competenza che, “in singoli settori della cultura, forniscono prestazioni uniche in Svizzera sul piano scientifico, della documentazione o della formazione” (art. 16). Soprattutto i Cantoni e le Città deplorano lo stralcio di queste disposizioni nell’avamprogetto e chiedono che vengano reinserite nel testo definitivo della legge, poiché il sostegno della Confederazione è indispensabile per garantire la qualità di queste istituzioni. I Cantoni di Appenzello Interno, Glarona e Uri nonché l’associazione SUAS approvano l’attuale versione, più vaga, dell’avamprogetto (art. 8 cpv. 2).

Soluzione proposta

Per la maggior parte dei Cantoni e delle Città, la promozione e il sostegno di centri di competenza culturale e di “fari” di rilievo nazionale e internazionale rappresenta un punto centrale della LPCu. Istituzioni di questo tipo sono d’importanza fondamentale per la vita e l’identità culturale del Paese e sono spesso uno dei fattori determinanti per l’insediamento di imprese in una regione. In qualità di ambasciatrici culturali della Svizzera esse agiscono anche all’estero. L’elevata qualità delle loro prestazioni può essere mantenuta solo mediante un costante sostegno finanziario. Visto che inoltre gli Stati confinanti aiutano le proprie istituzioni nazionali, ci si deve attendere una crescente concorrenza internazionale e una dura lotta di posizionamento. Per resistere a questa pressione, le Città ed i Cantoni non possono fare a meno di aiuti finanziari della Confederazione. Il rifiuto di una partecipazione della Confederazione dove le Città e i Cantoni sono al limite delle proprie capacità finanziarie non può essere né l’intenzione della norma costituzionale né espressione del principio di sussidiarietà.

AG, BE, BL, BS, FR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH / CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / ASSSA, VESBO, VSKM / Knüsel, OHZ, TAP, TASG, UTR

Il Cantone di Friburgo vorrebbe che gli aiuti della Confederazione in quest’ambito fossero accordati non solo a grandi istituzioni, ma anche ad istituzioni di dimensioni più ridotte che svolgono un’”attività di nicchia” d’interesse nazionale o internazionale.

A favore di un sostegno ai centri di competenza culturali d’importanza nazionale di cui all’articolo 16 dell’avamprogetto si esprimono in particolare le seguenti organizzazioni:

ISMR / CAS, MAS, mt, STS, TAP