Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/89: Legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge su Pro Helvetia

4.6 Disposizioni potestative

Riassunto

Numerosi partecipanti alla consultazione sono dell’avviso che la legge sia formulata in modo troppo vago. Essi lamentano la mancanza di norme vincolanti e temono che la Confederazione possa sottrarsi completamente o parzialmente alle sue responsabilità. L’UDC mette in guardia dal pericolo opposto: le disposizioni, di carattere troppo generale, potrebbero portare ad un’estensione eccessiva della promozione culturale statale.

Soluzione proposta

In molti pareri si deplora il fatto che nell’avamprogetto vi sia un numero tanto elevato di disposizioni potestative. Queste indicano un atteggiamento difensivo e fanno temere che già nella legge siano gettate le basi per permettere alla Confederazione di ridurre il proprio impegno nell’ambito della politica culturale. La volontà della Confederazione di difendere per principio gli interessi della cultura non traspare abbastanza chiaramente dal testo dell’avamprogetto. Una tale prudenza in un periodo di tagli finanziari e di continue revisioni dei compiti della Confederazione è rischiosa. Per compensare la duplice debolezza intrinseca della sua politica culturale (sussidiarietà, dipendenza dalla situazione finanziaria), la Confederazione dovrebbe mostrare di essere decisa ad assumere i propri compiti.

Comedia e BLS non accettano la motivazione secondo cui le formulazioni della legge si spiegano con il fatto che già l’articolo costituzionale sulla cultura è espresso in forma potestativa. La Costituzione federale permetterebbe senz’altro un’impostazione più vincolante dell’avamprogetto, come dimostra la legge sul cinema, formulata in forma affermativa, che si basa anch’essa su una disposizione potestativa.

Le formulazioni “aperte” hanno un senso nei casi in cui la Confederazione vuole riservarsi la possibilità di agire in un determinato modo (p. es. adesione a enti o collaborazione con privati). Il problema è che esse sono utilizzate anche per settori in cui è da sempre un fatto scontato e incontestato che la Confederazione si occupi, con successo, della promozione culturale. Segnatamente nei settori “beni culturali di importanza nazionale” (art. 7), “accesso alla cultura” (art. 11), “diffusione della cultura” (art. 13) e “comunità culturali presenti in Svizzera” (art. 14) ci si attende una chiara adesione alla prassi attuale.

• Le organizzazioni culturali criticano per principio le disposizioni potestative, in quanto ridur-

rebbero la promozione culturale ad un compito facoltativo. Anche i Cantoni di Ginevra, Ticino e Vaud, il PSS, i Verdi e l’USS auspicano, in misura più o meno ampia, che le disposizioni potestative siano riformulate in forma affermativa.

GE, TI, VD / Verdi, PSS / USS / AdS, ARF, ASDEL, ASM, ASSSA, ASTEJ, ATP, BBS, CFA, Ciné, CSITI, CSM, DS, EFK, femscript, FN, GARP, ISMR, Memo, Mov, PH, SBüV, SC, SF, SHS, SMS, SSAS, SSBA, ssfv, SSPA, STV, SUAS, TASI, UNIMA, USDAM, VESBO, visarte, VSKM, VTS / ASDF, ASRDP, AST, avdc, BaBa, BLS, Comedia, CVGE, IGTBa, IGTZh, KMF, Krneta, mt, OHZ, PdL, PL, ProCin, SBLV, SBTG, SIG, SSV, STS, SUISA, SVTC, TAP, TSG, TWZ, VPC, Vtiw

• Associandosi a CDPE/CDAC e KSK, molti Cantoni e Città auspicano una formulazione af-

fermativa delle disposizioni concernenti gli scambi culturali e il sostegno alle comunità culturali (art. 13 e 14), poiché ritengono che l’attribuzione di questo compito alla Confederazione sia la soluzione migliore. Secondo loro, solo una disposizione di legge di carattere obbligatorio è in grado di adempiere il mandato costituzionale della promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche.

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, VD, ZG, ZH / PSS, Verdi / CDAC, CDPE, KSK, UCS / USS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo