Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/89: Legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge su Pro Helvetia
sultazione“, l’obbligo della Confederazione di collaborare non sarebbe infatti espresso in modo abbastanza vincolante. Anche alcune organizzazioni culturali vorrebbero un modello partecipativo, in particolare per quanto concerne la valutazione prevista dall’articolo 21 e la sua metodologia.
AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH, ZH / PSS / USS / CDAC, CDPE, KSK, UCS / Berna, Ginevra, Lucerna, Zurigo / AdS, ARF, ASC, ASM, ASSU, ASTEJ, ATP, CSM, DS, SBüV, SC, SMS, SMS, ssfv, STV, SVK, TASI, UNIMA, USDAM / ASP, ASRDP, avdc, BaBa, Comedia, CVGE, IGTBa, PdL, SBLV, SBTG, SIG, SSV, SUISA, SVTC, TAP, TASG, TSG, TWZ, UTR, VFA
Alcuni partecipanti propongono di prescrivere esplicitamente che sia consultata anche la Fondazione Pro Helvetia.
CSITI, CSM, STV / CVGE, IGTZh, TWZ, VPC, Vtiw
Il Cantone Ticino teme invece che la collaborazione con i Cantoni nell’elaborazione dei programmi di priorità sia un’illusione, se si vuole veramente riuscire a definire priorità. Anche la FER dubita della fattibilità e necessità di un programma comune, ricordando che in Svizzera, per via delle dimensioni ridotte del territorio e del plurilinguismo, la cultura è percepita come una questione strettamente legata alla propria regione. Il PPD chiede addirittura di stralciare la disposizione in questione, poiché ritiene che una consultazione dei Cantoni, delle Città e dei Comuni non sia né ragionevole né realizzabile senza ingenti oneri. Considerati i possibili conflitti d’interesse, economiesuisse rifiuta la partecipazione di organizzazioni culturali sussidiate all’elaborazione dei programmi di priorità.
Applicazione degli strumenti di gestione ad altri settori della promozione culturale
Vari Cantoni e organizzazioni culturali vorrebbero sottrarre determinati settori che dispongono di una base costituzionale e di leggi speciali proprie all’applicazione degli strumenti di gestione di cui agli articoli 16 segg. (programma di priorità, principi di promozione, limite di spesa). Essi dubitano della costituzionalità di un tale assoggettamento e temono che determinati settori che sono stati separati dal legislatore per una questione di principio entrino in concorrenza tra di loro sul piano finanziario. L’assoggettamento degli aiuti finanziari accordati in virtù delle seguenti leggi speciali al programma di priorità “cultura” sarebbe dunque in contrasto con il sistema, inappropriato e problematico sul piano del diritto in materia di competenza:
• legge federale del 9 ottobre 1987 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani
Svizzeri all’estero / art. 40 Cost.
GL, GR / AAK, CSSE, OSE
• legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione
della lingua e cultura romancia e italiana / art. 70 Cost.
GR, TI / PGI
• legge sul cinema del 14 dicembre 2001 (LCin) / art. 71 Cost.
ARF, Ciné, EFK, GARP, SFP, ssfv / ASDF, ASP, ProCin, SBKV, SIG, SSV, VFA
• legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) / art. 78
Cost.
AR, BE, BS, GR, JU, OW, SH / AAC, CFMS, CFNP, SHS, SSPA, VSD / DAH, Vonesch
Il Cantone dei Grigioni e il Cantone Ticino come pure diverse istituzioni e organizzazioni culturali attive nei settori della conservazione dei beni culturali, dell’educazione musicale e nel settore librario ed editoriale temono inoltre che anche nell’ambito della promozione della cultura gli aiuti strutturali entrino in concorrenza con gli aiuti legati a progetti: i musei, le biblioteche, gli archivi ecc. svolgono un lavoro di base, ragione per cui il loro finanziamento non dovrebbe essere continuamente ridiscusso a scadenze relativamente brevi. La loro preoccupazione è che i programmi