Avamprogetto ONI
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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Art. 148l
Testo del precedente articolo 148k
Art. 150 cpv. 4
4 Su battelli con una capacità di carico di almeno 300 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osservarlo;
b. il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d’arrivo non dura più di 30 minuti;
c. nel posto di timoneria il battello è equipaggiato con un apparecchio radioelettrico pronto all’uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell’impresa, il quale è costantemente in servizio durante la navigazione del battello;
d. nel luogo d’arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare.
Se le circostanze locali lo richiedono, l’autorità competente può imporre altri oneri.
Art. 157 cpv. 3
3 L’esistenza di un prestito a titolo professionale di un natante con conducente per il trasporto di persone o di merci viene decisa in base all’articolo 3 dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV).
Art. 163 cpv. 1 lett. e e k
1 L’autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:
e. Abrogata
k. Abrogata
Art. 166 cpv. 15 e 18-23
15 Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 148 capoversi 2 e 3.