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Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine

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18 Carte e certificati internazionali di capacità rilasciati all’estero fino al momento dell’entrata in vigore della modifica del GG.MMMM.2006 sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Carte e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per i conducenti di imbarcazioni da diporto», sempre che siano adempiute le disposizioni dell’articolo 90.

19 I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all’entrata in vigore della modifica del GG.MMMM.2006 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e solo sporadicamente per il trasporto di merci, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2010 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2011 si applicano le disposizioni dell’articolo 148 capoverso 4.

20 Le autorizzazioni accordate secondo l’articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l’autorità competente può accordare un’ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.

21 Collari, cuscini e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134 capoverso 1. Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2016.

22 Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità giusta l’ordinanza del 13 dicembre 19939sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot), rimangono valide fino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 i battelli azionati da motori ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell’OGMot.

23 In deroga all’articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 13 dicembre 199310 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere, è possibile rilasciare la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell’ambito di un trasferimento all’estero del proprietario o del detentore dell’imbarcazione (masserizia di trasloco), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. le imbarcazioni sportive costruite prima del 1° maggio 2001 o le imbarcazioni da diporto devono soddisfare le disposizioni in materia costruzione di cui alle sezioni 41 e 42 per le imbarcazioni da diporto. Se per

9 RS 747.201.3

10 SR 747.201.3