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Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine

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i. il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a

vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore;

j. il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto

senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°;

k. il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto

mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;

l. il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore,

destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d’aria laterali;

m. il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da

più camere d’aria separate con o senza elementi fissi;

n. il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo

sport e lo svago e non è un’imbarcazione sportiva ai sensi della lettera lbis;

o. il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo

d’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (direttiva CE) 2;

p. il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante rimorchiato da

attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi analoghi non motorizzati) e utilizzato per il surf al traino;

q. il termine «natante destinato a scopo di abitazione» indica un natante che è

allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento;

r. il termine «moto d’acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 me-

tri, equipaggiato con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo. Ai sensi della presente ordinanza le moto d’acqua sono considerate imbarcazioni da diporto;

2 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).